N. 384 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE DI LECCE Letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di: 1) Spagnolo Andrea, nato a San Pietro Vernotico il 27 settembre 1978 e residente in Squinzano alla via Nanni, n. 60, difeso di fiducia dall'avv. Ladislao Massari del Foro di Brindisi; 2) Francioso Mirko, nato a Campi Salentina il 27 novembre 1978 e residente in Squinzano alla via M. Polo, n. 30, difeso di fiducia dall'avv. Massimo Bellini del foro di Lecce, imputati del delitto p.

e p. dall'art. 110, 56 e 629 del c.p. e art. 7, legge n. 203/1991, per avere, in concorso tra loro, con reciproca consapevolezza delle azioni poste in essere da ciascuno, agendo materialmente lo Spagnolo ed essendo Francioso l'autista dell'auto con la quale erano giunti sul posto per incontrarsi con la parte lesa Margherito Italo, mediante minaccia dallo Spagnolo profferita a Margherito Italo, consistente nel fare riferimento di essere stato 'Mandato da gente di Brindisi piu' grande di me e sono favori che ci dobbiamo scambiare' posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad ottenere il vantaggio della dazione di dieci milioni di vecchie lire, a fronte della quale la parte lesa faceva una controfferta pari ad un milione, non ottenendo l'illecito profitto che si era prefissato per cause indipendenti la loro volonta', somme che dovevano essere versate in favore di partecipi ad associazioni per delinquere di stampo mafioso, cui nella richiesta facevano riferimento e con l'adozione delle condizioni di soggezione esterna esercitate da partecipi all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis c.p. In Squinzano il 12 settembre 2000.

Osserva quanto segue:

All'udienza del 16 maggio 2008, all'esito dell'istruzione dibattimentale, il difensore dello Spagnolo, nel corso della discussione, sollevava una questione di inutilizzabilita' probatoria con riferimento alla registrazione di una conversazione avvenuta tra presenti, acquisita dal Tribunale agli atti del fascicolo del dibattimento, che era stata pure fatta oggetto di trascrizione mediante perizia. Nel dettaglio, l'avv. Massari evidenziava l'inutilizzabilita' della conversazione registrata su audiocassetta marca SonyMC60 (vedi verbale di acquisizione in atti del 12 agosto 2000, rectius 12 settembre 2000), da uno degli interlocutori, e, precisamente, dal Margherito Italo, di intesa con la polizia giudiziaria ed utilizzando mezzi messi a disposizione dalla p.g., poiche' effettuata senza il rispetto delle forme previste dagli articoli 266 e ss. c.p.p., ed, in particolare, senza alcun decreto autorizzativo emesso da parte dell'a.g. (circostanza quest'ultima del tutto pacifica: cfr. sul punto quanto dichiarato dal p.m. all'udienza del 13 aprile 2007).

All'esito della camera di consiglio il collegio, tenuto conto dei rilievi difensivi, riteneva di sollevare di ufficio questione di legittimita' costituzionale, rinviando all'udienza del 19 maggio 2008 la lettura della presente ordinanza esplicativa dei profili di illegittimita' costituzionale rilevati e delle argomentazioni poste a sostegno degli stessi.

La questione di legittimita' costituzionale viene sollevata, in relazione agli articoli 2, 15, 24 e 117, primo comma, Cost., con riferimento agli articoli 234 e 266 e ss. c.p.p. nella parte in cui escludono dalla nozione di intercettazione di conversazioni e comunicazioni, per considerarle documenti, e, quindi, dall'applicabilita' della disciplina in materia di intercettazioni, o comunque dalla possibilita' di svolgere l'attivita' solo sulla base di un provvedimento motivato dell'Autorita' Giudiziaria, le registrazioni di conversazioni (telefoniche o tra presenti) effettuate da uno degli interlocutori o dei soggetti ammessi ad assistere alla conversazione medesima, ma all'insaputa di altri interlocutori o partecipanti alla stessa, di intesa con la polizia giudiziaria, eventualmente utilizzando mezzi messi a disposizione della polizia giudiziaria e, in ogni caso, nel contesto di un procedimento penale gia' avviato.

1) In fatto.

Il dibattimento ha evidenziato che in data 12 settembre 2000 la parte lesa, Margherito Italo, successivamente deceduto, che nei giorni precedenti aveva ricevuto richieste estorsive telefoniche da parte di ignoti dall'accento marcatamente brindisino, veniva contattato telefonicamente dagli stessi ignoti estorsori che gli preannunciavano la visita di una persona inviata per definire la faccenda. Il Margherito, che aveva gia' presentato denunzia ai CC in data 8 settembre 2000 circa le anonime telefonate estorsive, dopo avere preso accordi per l'incontro con l'ignoto interlocutore, contattava la polizia giudiziaria. Su indicazione dei carabinieri veniva predisposto un servizio investigativo teso ad ottenere, con il consenso dello stesso Margherito, la captazione e registrazione del colloquio che sarebbe avvenuto tra questi e la persona di cui si attendeva l'arrivo. In effetti, sopraggiunto in loco lo Spagnolo, accompagnato dal Francioso, veniva registrato il colloquio che il primo aveva con il Margherito Italo.

Orbene, indipendentemente dalle modalita' attraverso le quali tale conversazione tra presenti veniva registrata (secondo la versione del teste m.llo Giudice il Margherito utilizzava un registratore messo a disposizione dai carabinieri, mentre questi ultimi, appostati nelle vicinanza, ascoltavano direttamente il colloquio senza il filtro di mezzi tecnici; secondo la versione del teste Margherito Luca, figlio della defunta parte lesa, la polizia giudiziaria li muniva di microfoni, applicati sulla loro persona, attraverso i quali captava la conversazione, che veniva in questo modo ascoltata e registrata dai carabinieri in un luogo appartato e nascosto), e' pacifico che la conversazione veniva registrata da uno degli interlocutori (o attraverso uno degli interlocutori, e con il suo consenso).

2) In punto di rilevanza.

La conversazione in questione costituisce prova decisiva ai fini della valutazione delle condotte criminose ascritte agli imputati.

Invero, premesso che il Margherito Italo e', successivamente ai fatti per cui e' processo, deceduto, e, dunque, non e' stato possibile escuterlo in dibattimento sul contenuto della conversazione avuta con lo Spagnolo, gli altri testi che hanno avuto modo di riferire al tribunale in ordine a questa conversazione lo hanno fatto in termini estremamente generici, insufficienti a cogliere tutta la portata dimostrativa, ai fini della decisione, della conversazione medesima.

Al riguardo, giova evidenziare che il teste m.llo Giudice, che avrebbe, a suo dire, ascoltato direttamente dalla viva voce degli interlocutori la conversazione in esame, si e' limitato a riferire che lo Spagnolo richiedeva del denaro al Margherito per conto di altri personaggi di Brindisi, ricevendo il rifiuto da parte di quest'ultimo (pag. 28 trascrizione udienza del 7 gennaio 2008). Il teste Margherito Luca, che era presente sul posto e che alla fine della conversazione vi faceva pure apparizione, sostanzialmente ha dichiarato che lo Spagnolo si presentava per chiedere del denaro al padre, anche se faceva riferimento a terze persone, mai nominate, come effettivi mandanti della richiesta.

I testi m.llo D'Aprile e m.llo Greco non erano presenti in occasione del servizio che portava alla registrazione della conversazione.

Orbene, tenuto conto che, secondo le prospettazioni difensive, lo Spagnolo poteva avere svolto nella vicenda il semplice ruolo di nuncius, nell'interesse del Margherito, che era stato suo datore di lavoro, mentre il Francioso si sarebbe semplicemente limitato ad accompagnare lo Spagnolo, ignaro dei contenuti del colloquio che questi aveva con il Margherito, appare evidente l'utilita', ai fini del decidere, della conversazione registrata, poiche' solo dalle espressioni utilizzate, dai riferimenti anche a persone facilmente identificabili alla luce delle altre prove documentali, legittimamente acquisite (in particolare dalle sentenze prodotte in atti ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., essendo passate in giudicato), e' possibile ricostruire analiticamente e compiutamente la vicenda, sotto il profilo dell'eventuale sussistenza del reato, dei ruoli rivestiti dagli imputati, della sussistenza dell'aggravante contestata.

Se, dunque, questa conversazione viene ritenuta inutilizzabile, come sostenuto dalla difesa, poiche' registrata al di fuori del procedimento di cui agli articoli 266 e ss. c.p.p., senza il preventivo provvedimento autorizzativo dell'a.g., appare evidente che il Tribunale viene privato di un fondamentale elemento di prova.

3) In punto di non manifesta infondatezza della questione.

3.1) Lo stato della giurisprudenza.

Come e' noto, l'art. 15 Cost. consente la limitazione dell'inviolabile diritto alla liberta' e segretezza delle comunicazioni soltanto per atto motivato dell'a.g. con le garanzie stabilite dalla legge.

Questa norma, come ha chiarito la Corte costituzionale in una notissima sentenza (Corte cost. n. 34/1973), non si limita a proclamare l'inviolabilita' della liberta' e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (comma 1), ma enuncia anche espressamente che 'la loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge' (comma 2). Nel precetto costituzionale trovano percio' protezione due distinti interessi; quello inerente alla liberta' ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalita' definiti inviolabili dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale.

Orbene, nel nostro sistema la compressione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni, che l'intercettazione innegabilmente comporta, si attua sotto il diretto controllo dell'a.g. E' al magistrato che la legge riconosce il potere di disporre l'intercettazione e dalla legge stessa sono desumibili i limiti di...

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