N. 14 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente della giunta in carica, con sede in Cagliari per la dichiarazione che non spetta al presidente della Regione Sardegna il potere di promulgazione della legge regionale della Sardegna 10 luglio 2008 n. 1 'disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della regione, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilita' e incompatibilita' alla carica di presidente della regione, consigliere regionale e assessore regionale', pubblicata nel Bollettino ufficiale Sardegna il 18 luglio 2008, n. 23, per violazione dell'art. 15, comma 4 dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (come modificata dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 3), e per il conseguente annullamento dell'atto di promulgazione della legge regionale citata per violazione dell'art. 15, comma 4 dello statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna.

  1. - Nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 23 del 18 luglio 2008 e' stata pubblicata la legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, che risulta promulgata dal Presidente della regione con la seguente anomala formula:

    'Visto lo statuto speciale per la Sardegna e, in particolare, le disposizioni dell'art. 15, cosi' come modificato dall'art. 13 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

    Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;

    Vista la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20;

    Vista la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21;

    Premesso che: in data 7 marzo 2007 il Consiglio regionale ha approvato, a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei componenti, la legge regionale di cui all'articolo 15, comma due, dello statuto speciale della Sardegna;

    in data 13 giugno 2007 19 componenti del consiglio regionale hanno formulato la richiesta di indizione del referendum popolare previsto dall'art. 15, comma 4, dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, cosi' come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

    in data 2 luglio 2007 l'Ufficio regionale per il referendum ha dichiarato la legittimita' della richiesta di referendum popolare;

    il decreto del Presidente della Regione sarda n. 69 del 1° agosto 2007 ha indetto il referendum per il giorno 21 ottobre 2007;

    in tale data la consultazione referendaria si e' regolarmente svolta;

    in data 20 maggio 2008 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 164, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma uno, della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, sollevate con ordinanza della Corte d'appello di Cagliari;

    in data 30 giugno 2008 la Corte d'Appello di Cagliari, in applicazione dell'art. 14 della l.r. 17 maggio 1957, n. 20, cosi' come richiamato dalla l.r. 28 ottobre 2002, n. 21, ha dato atto che la consultazione referendaria non ha raggiunto il quorum prescritto ed ha conseguentemente dichiarato non valido il referendum, promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 15, comma due, dello statuto speciale per la Sardegna'.

  2. - La legge in questione, approvata in data 7 marzo 2007 dal Consiglio regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello statuto di autonomia (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) era stata, dietro richiesta di 19 consiglieri, assoggettata a referendum confermativo, ai sensi dell'art. 15, comma 4, dello statuto, referendum che si teneva il successivo 21 ottobre.

    La consultazione vedeva una partecipazione popolare del 15,7%, con prevalenza dei voti contrari all'approvazione (elettori aventi diritto al voto 1.466.661; votanti 228.440; voti favorevoli all'approvazione della legge 72.606; voti contrari 153.053) e non veniva, secondo la dichiarazione della Corte d'appello, raggiunto il quorum previsto dall'art. 14, comma 2, della l.r. 17 maggio 1957, n. 20 (secondo cui il referendum non e' dichiarato valido se 'non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori'), cui faceva rinvio l'art. 15, comma l, della l.r. 28 ottobre 2002, n. 21 avente ad oggetto 'Disciplina del referendum sulle leggi statutarie'.

    La Corte di appello di Cagliari, alla quale, ai sensi del citato art. 14, e' demandato l'accertamento del numero dei votanti e la conseguente proclamazione del risultato del referendum, sollevava alla Corte...

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