N. 71 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del suo presidente pro tempore Presidente Lorenzo Dellai - autorizzato con delibera di Giunta provinciale n. 2684 di data 17 ottobre 2008 (doc.

1) - rappresentata e difesa, come da procura speciale del 17 ottobre 2008 (n. 26999 di rep.) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu in qualita' di ufficiale rogante della provincia stessa (doc. 2), dagli avv. Nicolo' Pedrazzoli, responsabile dell'Avvocatura della provincia autonoma di Trento, prof. Giandomenico Falcon del foro di Padova e Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, n. 5.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo risultante dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rubricata 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria':

1) l'art. 61, commi 15, primo periodo, nella parte in cui riferisca alla provincia l'applicazione del comma 14, e comma 14, in quanto possa riferirsi alla provincia stessa;

2) l'art. 77-quater, comma 7.

Per violazione:

dell'art. 9, n. 10, e 8 n. 1 dello Statuto, nonche' dell'art.

117, terzo comma, della Costituzione, come esteso alle autonomie speciali dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001;

dell'art. 16 dello Statuto;

del Titolo VI dello Statuto (autonomia finanziaria) e dell'art.

119 Cost.;

delle norme di attuazione dello statuto, ed in particolare dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268/1992.

F a t t o Il decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, introduce un variegato insieme di disposizioni, accomunate dalla generale finalita' di miglioramento del quadro economico generale.

Molte di tali disposizioni non si riferiscono alla provincia autonoma di Trento.

Anche l'art. 61, comma 14, di per se' non si riferisce alla provincia autonoma. Esso infatti recita:

'A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008'.

Tuttavia, il seguente comma 15, stabilisce che 'fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. [...]'.

Da tale disposizione potrebbe dedursi - come si dira' - che il comma 14 debba essere applicato anche alla ricorrente provincia. Tali disposizioni costituiscono percio' il primo oggetto del presente ricorso.

L'art. 77-quater costituisce il secondo oggetto del presente ricorso. Esso - dopo avere precisato al comma 1, lett. a), che l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 d.lgs.

n. 279/1997 e' estesa a partire dal 1° gennaio 2009 'alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie - stabilisce nel...

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