N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Ricorso per la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della Giunta stessa 7 ottobre 2008, n. 2883, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv.

prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova, Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi del Foro di Roma, presso quest'ultimo domiciliata in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - degli artt. 11, 13, 23, commi l, 2, 3 e 4, 43, comma 1, 58, 61, commi 8, 9,14, 19, 20 e 21; 62, commi 01, 1, 2 e 3, 179, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante 'Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria' cosi' come risultante a seguito della conversione, con modificazioni, operata dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento ordinario, n. 196.

F a t t o e D i r i t t o 1. - Con il ricorso che segue la Regione Veneto lamenta avanti a codesta ecc.ma Corte l'incostituzionalita', per lesione delle competenze ad essa costituzionalmente attribuite, di alcune disposizioni normative contenute nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, cosi' come risultante dalla sua conversione, con modifiche, operata dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Come noto, il suddetto provvedimento normativo reca 'Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria' e costituisce, seppur in forma insolita, la legge finanziaria per il 2009.

Anche quest'anno in essa non mancano previsioni normative che talora con strumenti nuovi e, talora, con mezzi gia' usati e addirittura gia' censurati da codesta Corte - tentano di porre nel nulla la volonta' del costituente e di ignorare la riforma del Titolo V, avvenuta ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 200l, n. 3.

Seguono le specifiche doglianze avanzate dalla regione ricorrente.

  1. - Si vengono di seguito a considerare le censure relative alla disciplina posta dal legislatore statale agli artt. 11 e 13 del suddetto provvedimento normativo.

    Trattandosi di due disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica, sembra opportuno premettere alle specifiche doglianze un breve richiamo alla giurisprudenza costituzionale sul punto.

    2.1 - Codesta ecc.ma Corte ha chiarito (da ultimo molto limpidamente con la sentenza 21 marzo 2007, n. 94) che la materia 'edilizia residenziale pubblica', pur non essendo ricompresa nell'elenco di materie di cui al secondo e al terzo comma dell'art.

    117 Cost., non puo' essere ricondotta alla potesta' legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma.

    La materia, infatti, possiede quel carattere di 'trasversalita'' individuato dalla giurisprudenza a proposito di altre materie non interamente classificabili all'interno di una denominazione contenuta nell'art. 117 Cost. e ad oggi (in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione) si estende su tre livelli normativi.

    'Il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione - che, qualora esercitata rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. - si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformita' dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale (...) Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia ''governo del territorio'', ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost. (...) Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117

    Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari o degli enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale' (cosi' in Corte cost., sent., 21 marzo 2007, n. 94).

    2.2 - Seguono le censure relative all'art. 11 del decreto-legge n. 112/2008 cosi' come risultante a seguito della conversione con legge n. 133/2008, non prima, pero', di averne richiamato il dettato.

    L'art. 11, rubricato 'Piano casa', recita: 'l. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.

  2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per: a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito; b) giovani coppie a basso reddito; c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

    1. studenti fuori sede; e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9; g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

  3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realta' territoriali, attraverso i seguenti interventi: a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale; b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalita' previste dall'articolo 13; c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa; e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.

  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.

  5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, Capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante: a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo; b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualita' urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione; d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a) con la possibilita' di prevedere altresi' il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;

    1. la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT