N. 392 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 660 del codice penale promossi con due ordinanze del 24 gennaio 2008 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Ancona nei procedimenti penali a carico di R.D. e D.C.N., iscritte ai nn. 146 e 147 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, con due ordinanze in data 24 gennaio 2008 di identico tenore, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Ancona ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 660 del codice penale nella parte in cui 'prevede la procedibilita' di ufficio nei confronti dell'autore dei fatti reato da tale norma contemplati, e cio' [...] anche qualora le condotte poste in essere non siano suscettibili di riverberarsi in danno o molestia di un numero indeterminato di persone ma si rivelino indirizzate (solo) a soggetto ben definito e determinato';

che il giudice rimettente premette di dover decidere in ordine alla richiesta di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni);

che detta richiesta, secondo quanto riferisce il rimettente, risulta formulata dal pubblico ministero nell'ambito di due procedimenti penali a carico di minorenni, per fatti integranti il reato di cui all'art. 660 cod. pen. (molestia o disturbo alle persone);

che nelle ordinanze si precisa altresi' che, pur risultando agli atti - in entrambi i casi - la remissione di querela delle persone destinatarie delle molestie, essa 'dovrebbe considerarsi irrilevante, attesa la procedibilita' officiosa' della contravvenzione per la quale si procede;

che, ad avviso del giudice a quo, tale regime di procedibilita' per il reato di cui all'art...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT