N. 391 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 2, della legge della Regione Puglia 20 febbraio 1995, n. 3 (Procedure per l'attuazione del Programma operativo plurifondo 1994-1999), promosso con ordinanza del 29 novembre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Licastro Scardino Raffaele contro la Regione Puglia e la Societa' Alberghiera Fitto e Portaluri s.p.a., iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di costituzione di Licastro Scardino Raffaele;

Udito nell'udienza pubblica del 4 novembre 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

Udito l'avvocato Gianluigi Pellegrino per Licastro Scardino Raffaele.

Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29 novembre 2007, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 2, della legge della Regione Puglia 20 febbraio 1995, n. 3 (Procedure per l'attuazione del Programma operativo plurifondo 1994-1999), nella parte in cui richiede, per l'accesso agli incentivi riservati alle strutture turistico-ricettive previsti dal Programma operativo plurifondo per il 1994-1999, che il richiedente abbia la sede legale, amministrativa ed operativa, nel territorio regionale.

Il giudizio a quo era stato promosso da un imprenditore operante nel settore turistico-alberghiero, al quale la Giunta Regionale, con delibera n. 5097 del 21 novembre 1995, aveva negato l'accesso alla graduatoria finale, perche' la sua impresa non aveva sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio regionale.

Premette il rimettente che, pur essendo stata abrogata dall'art.

56 della legge della Regione Puglia 6 maggio 1998, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e bilancio pluriennale 1998-2000), la norma censurata continua ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa...

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