N. 389 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria per il 2005), promosso con ordinanza del 24 settembre 2007 dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, nel procedimento civile vertente tra Del Monte Francesco ed altra e Sollazzo Assunta, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1a serie speciale, dell'anno 2008;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Ritenuto che, con ordinanza del 24 settembre 2007, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria per il 2005), per contrasto con gli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione;

che il rimettente riferisce che i locatori di un immobile ad uso abitativo hanno intimato sfratto per morosita' alla conduttrice in forza di un contratto di locazione concluso in forma scritta in data 11 novembre 2006;

che la conduttrice si e' costituita opponendosi all'intimato sfratto e chiedendo la concessione del termine ex art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), per sanare la morosita' ed eccependo la nullita' del contratto per mancata registrazione in ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004;

che il giudice a quo rileva che l'adozione dei provvedimenti richiesti da entrambe le parti e' preclusa rebus sic stantibus dal disposto dell'art. 1, comma 346, della predetta legge n. 311 del 2004;

che - sempre secondo il rimettente - le emergenze processuali non attestano l'avvenuta registrazione del dedotto contratto scritto di locazione, con la conseguenza che, in mancanza di un valido rapporto locativo, esso giudicante non puo' ne' convalidare lo sfratto per morosita' per intervenuta opposizione, ne' assegnare il termine per sanare la morosita';

che il giudice rimettente solleva quindi la questione di legittimita' costituzionale, non ritenendo applicabile, sulla base del dato normativo, quell'orientamento della giurisprudenza di merito per il quale l'omessa registrazione del contratto e' da configurare non come requisito di validita' della locazione, ma quale mera condicio iuris di efficacia del contratto, che puo' intervenire, con effetto...

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