N. 380 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Esaminati gli atti del procedimento n. 10222/01 RGNR e 1586/06 GIP nei confronti di Franchi Maria Pia nata il 29 settembre 1961 a Pontedera (Pisa), indagata per i reati di cui agli artt. 594 e 582 c.p. commessi in San Miniato (Pisa) il 10 giugno 2001.

O s s e r v a A seguito della proposizione di piu' querele sporte da Giannetti Patrizia e Giaconi Massimo, si iniziava procedimento penale nei confronti di Franchi Maria Pia nei confronti della quale venivano ipotizzati i reati di ingiurie e minacce commessi in San Giuliano Terme (Pisa) dall'agosto all'ottobre 2001.

Con riguardo a tali reati il pubblico ministero formulava richiesta di archiviazione ritenendo l'intervenuta prescrizione dei medesimi sulla base della disposizione del quinto comma dell'art. 157 c.p. come modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 ('Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni').

La richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero dovrebbe, stando alla previsione normativa della prescrizione oggi in vigore, essere respinta.

Dovrebbe, infatti, ritenersi applicabile nella specie il primo comma dell'art. 157 c.p. risultante dalle modifiche apportate dall'art. 6, legge n. 251/2005 il quale prevede che 'La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorche' puniti con la sola pena pecuniaria'.

Peraltro, per effetto della disciplina transitoria prevista dall'art.

10, comma 2, della legge n. 251/2005, stante la pendenza del procedimento alla data della sua entrata in vigore, i nuovi termini non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di quelli previgenti.

Cosicche' ai reati oggi ipotizzati nei confronti dell'indagata dovrebbe essere ritenuto applicabile il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla precedente disciplina normativa (scadente nel settembre 2006).

Osserva il giudicante come tale soluzione, risulti, pero', sommamente iniqua nei confronti della prevenuta considerato il complessivo intervento normativo operato dalla legge n. 251/2005 ed, in particolare, tenuto conto della nuova disposizione dell'art. 157, comma 5, c.p. richiamata dall'organo...

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