N. 69 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Ricorso della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2008, n. 1645, rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 51639 del 14 ottobre 2008, rogata dal notaio Federico Stame di Bologna, dall'avv. prof.

Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in via Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli: 2, comma 14; 4, comma 1; 6-quater, comma 2; 6-quinquies, commi 2 e 3; 7, comma 2; 8, comma 3; 9, comma 3; 10; 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11 e 12; 13, commi 1, 2, 3-bis e 3-quater; 23, comma 2; 23-bis, commi 7 e 10; 30, commi 1, 2 e 3; 35, comma 1; 38, comma 3; 43, comma 1; 58, commi 1 e 2; 61, commi 8, 9, 14, 16, 20 e 21; 64, commi 2 e 4 e 6-bis, introdotto da d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, commi 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 38-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008; per violazione dell'art. 3, dell'art. 5, dell'art. 114, dell'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, dell'art. 118, primo, secondo comma e quarto comma, dell'art.

119, comma 1, e dell'art. 136 della Costituzione, del principio di leale collaborazione e del principio di certezza del diritto, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

Fatto e diritto 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 14.

L'art. 2 (Banda larga) del d.l. n. 112/2008 contiene una serie di disposizioni volte nel loro complesso a favorire la diffusione della c.d. 'banda larga', attraverso l'installazione di reti ed impianti in fibra ottica.

La Regione Emilia-Romagna non contesta ovviamente ne' la finalita' generale di garantire la diffusione delle comunicazione elettroniche in banda larga, ne' la piu' parte delle singole disposizioni contenute nell'articolo in questione.

Contesta invece specificamente, sotto molteplici profili, il comma 14 dell'art. 2, ai sensi del quale 'i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio'.

Dalla lettura della disposizione emerge innanzitutto con evidenza come la clausola di salvaguardia prevista a favore del patrimonio indisponibile 'dello Stato, delle province e dei comuni' non menzioni affatto le regioni.

E' probabile che si sia trattato di una mera svista del legislatore: in ogni caso, tale mancanza rappresenta un'evidente violazione della disponibilita' patrimoniale che l'art. 119, ultimo comma, Cost., garantisce alle regioni.

E' pur vero che lo stesso art. 119 citato prevede che l'attribuzione del patrimonio agli enti autonomi sia regolata da legge dello Stato: ma e' altresi' chiaro che questa non puo' essere abilitata a prevedere compressioni di tale patrimonio che - anziche' tenere conto della ovvia necessita' di bilanciamento di interessi contrapposti - determinino in via generale ed astratta la subordinazione, sempre e comunque, degli interessi regionali a quelli dell'installazione delle fibre ottiche: senza che si proceda ad accertare se, in concreto, il sacrificio di tali interessi sia proporzionato alla finalita' perseguita ovvero se (con riferimento alle singole installazioni) non siano praticabili diverse soluzioni che consentano di ugualmente garantire la finalita' di sviluppo delle comunicazioni elettroniche, senza per questo sacrificare ingiustificatamente gli interessi regionali.

Sotto i medesimi profili, la disposizione appare altresi' lesiva dell'autonomia amministrativa garantita alle regioni dall'art. 118

Cost.

Al contempo, per l'irragionevole trattamento deteriore riservato alle regioni rispetto a quelle delle altre autonomie territoriali (i cui patrimoni indisponibili risultano invece garantiti), la disposizione risulta altresi' illegittima per violazione dell'art. 3 cost. La regione e' abilitata a sollevare tale questione essendo la parte che direttamente subisce la discriminazione.

Di qui, ad avviso della regione, un primo profilo di illegittimita' del comma impugnato, in quanto non include il patrimonio indisponibile della regione tra quello tutelato dalla norma.

In secondo luogo, si osserva come gli stessi profili sopra indicati di violazione delle prerogative regionali garantite dagli artt. 118 e 119 Cost. risultino sussistenti anche in relazione ad interventi infrastrutturali su aree del patrimonio disponibile.

Anche con riferimento a quest'ultima ipotesi, infatti, non pare accettabile la astratta precostituzione per legge di una generica ed apodittica affermazione di prevalenza - sempre e comunque dell'interesse dello sviluppo della banda larga rispetto alle legittime pretese delle Regioni titolari di beni interessati da tale sviluppo: anche in questo caso, senza che possano avere rilievo la reale necessita' dell'utilizzo dei beni patrimoniali regionali e la concreta dimostrazione dell'assenza di alternative praticabili, ugualmente in grado di soddisfare l'interesse primario tutelato dalla disposizione.

Infine, si osserva come la disposizione in oggetto si appalesi altresi' illegittima per violazione dell'autonomia patrimoniale e finanziaria della regione, garantito dall'art. 119 cost. (oltre che del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.), la' dove non prevede alcun compenso o canone per l'utilizzo di suolo pubblico.

Per la medesima ragione, la disposizione viola anche il principio di uguaglianza, dal momento che irragionevolmente assoggetta gli enti pubblici ad un trattamento deteriore di quello dei soggetti privati, a favore dei quali e' assicurato comunque almeno un'indennita', nel caso in cui le installazioni siano tali da 'impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione' (come si ricava a contrario dall'art. 91, commi 3 e 5, d.lgs. n. 259/2003, espressamente richiamato dal comma 14 qui impugnato).

2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1.

L'art. 4 (Strumenti innovativi di investimento) del d.l.

n. 112/2008 stabilisce che, 'per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e alla valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali'.

La disposizione aggiunge che 'con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione'.

L'art. 4, comma. 1, incide indubbiamente su materie di competenza regionale, piena (come l'industria, dato che si fa riferimento alle 'iniziative produttive') o concorrente (il sostegno all'innovazione per i settori produttivi). Inoltre, la disposizione non riguarda solo iniziative che attengono allo sviluppo dell'intero paese ma anche interventi sintonizzati sulle realta' produttive regionali, tanto che vi si parla espressamente di 'fondi locali'.

In questo contesto, pare chiara la necessita' di un coinvolgimento regionale nel decreto di cui al secondo periodo del comma I (v., ad es., la sent. 63/2008); si chiede, dunque, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, per violazione del principio di leale collaborazione, dell'art. 4, comma 1, nella parte in cui non prevede un'intesa sul decreto di cui al secondo periodo.

3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 6-quater, comma 2.

All'interno del Titolo II, Sviluppo economico, semplificazione e competitivita', e' collocato il capo II, Impresa.

L'art. 6-quater, Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sotto utilizzate, dispone che, 'al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,. su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria'; il comma 1 aggiunge che 'in ogni caso e' fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord'.

Il comma 2 statuisce che 'le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano', e che 'il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT