N. 382 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13 (Istituzione del Parco naturale regionale 'Litorale di Ugento'), promosso con ordinanza del 20 dicembre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Labbate Ettore contro la Regione Puglia ed altri, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di costituzione di Labbate Ettore, della Provincia di Lecce, del Comune di Ugento e della Regione Puglia;

Udito nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 20 dicembre 2007, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13 (Istituzione del Parco naturale regionale 'Litorale di Ugento');

che il giudice rimettente, dopo aver premesso che i ricorsi, proposti da soggetti proprietari di beni immobili siti in zona interessata dalla istituzione del Parco naturale, hanno ad oggetto il verbale della conferenza dei servizi del 24 novembre 2006 inerente la istituzione del Parco naturale in questione, nonche' ogni altro atto connesso relativo al procedimento per la predetta istituzione, precisa che la legge Regione Puglia 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), ha previsto per la creazione delle aree naturali protette di interesse regionale un articolato procedimento, suddiviso in due fasi da svolgersi in sequenza: l'una, di natura amministrativa, diretta a 'realizzare la partecipazione ed il concorso dei soggetti pubblici e privati portatori dei molteplici interessi coinvolti', l'altra, di carattere legislativo, che inizia con la presentazione al Consiglio regionale, da parte della Giunta, dello schema definitivo di disegno di legge per l'approvazione della legge-provvedimento;

che, chiarisce il rimettente, tale duplicita' risulta conservata anche a seguito della intervenuta modifica dell'art. 6 della legge reg. Puglia n. 19 del 1997 - realizzata tramite l'art. 22 della legge della Regione Puglia 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006) - il quale, prescrivendo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia dello schema di disegno di legge, richiede, se correttamente interpretato, che, dopo questo adempimento, si tenga un'ulteriore conferenza dei servizi, per la valutazione degli 'apporti partecipativi' conseguenti a tale pubblicazione;

che, tanto premesso, il Tribunale amministrativo regionalerimettente osserva che gli originari ricorsi dovrebbero essere dichiarati improcedibili poiche', durante il giudizio, e' stata approvata, promulgata ed e' entrata in vigore la legge reg.

Puglia n. 13 del 2007, istitutiva del ricordato Parco naturale.

Infatti, sopravvenuta la legge-provvedimento, il sindacato del giudice amministrativo trova un limite insormontabile nell'avvenuta legificazione del preesistente provvedimento amministrativo;

che, prosegue l'ordinanza, tale fenomeno non comporta, peraltro, il sacrificio degli interessi dei cittadini, trasferendosi la tutela di questi dal piano della giurisdizione amministrativa a quello della giustizia costituzionale;

che, esaminate percio' le eccezioni di legittimita' costituzionale sollecitate dalla parte privata ricorrente, il rimettente ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale n. 13 del 2007;

che detta legge regionale sarebbe, infatti, irragionevole poiche' 'la stessa non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate [dal suddetto] Tribunale amministrativo regionale(nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per cio' che attiene al (corretto) contraddittorio con gli interessati';

che, riguardo alla rilevanza della questione, il rimettente richiama la problematica connessa alla garanzia giurisdizionale in caso di legge-provvedimento di approvazione, connotata sia dal vincolo funzionale che lega questa a precedenti provvedimenti amministrativi, sia dal concorso della volonta' legislativa con quella amministrativa nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale, contenuto in cui confluiscono gli atti amministrativi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT