N. 379 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza del 21 dicembre 2007 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Maxia Speranza e Tronci Efisio in persona del curatore speciale avv.

Maurizio Sequi, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Udito nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Ritenuto che, con ordinanza del 21 dicembre 2007, il Tribunale di Cagliari ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile nella parte in cui non prevede, nel caso di morte del genitore e degli eredi diretti di questo, la possibilita', per colui che voglia far accertare la propria paternita' o maternita' naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il rimettente afferma che l'attrice, deducendo di essere figlia naturale di genitore defunto, e manifestando l'intenzione di proporre domanda di accertamento del rapporto di filiazione ai sensi degli artt. 269 e seguenti cod. civ., aveva chiesto la nomina, in assenza degli eredi, di un curatore speciale che potesse essere convenuto in giudizio in luogo del defunto ed il Tribunale aveva provveduto in conformita';

che l'attrice ha quindi convenuto davanti al Tribunale il predetto curatore speciale, chiedendo l'accertamento del rapporto di filiazione naturale;

che il curatore si e' opposto all'accoglimento della domanda proposta per la dichiarazione giudiziale della paternita' naturale, chiedendo che ne venga dichiarata l'improcedibilita' per inesistenza in vita degli eredi diretti del defunto;

che il giudice rimettente ritiene inapplicabile in via analogica l'art. 274 cod. civ., per l'insussistenza di lacune normative, poiche' il codice civile prevede la nomina di un curatore speciale per l'azione di disconoscimento di paternita' in caso di premorienza del legittimato passivo (art. 274, comma 4, cod...

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