N. 376 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra R. M. e T. G. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con due ordinanze del 18 dicembre 2007, iscritte rispettivamente al n. 115 e al n. 116 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 2008 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato Mario Poti per l'INPS e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio instaurato da una pensionata, nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo scopo di ottenere la rivalutazione, con il coefficiente di 1,5, del periodo di lavoro nel quale ella era stata esposta all'amianto e la conseguente ricostituzione della pensione, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 18 dicembre 2007, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 132, della legge 27 dicembre 2003, n. 299 (recte: della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004'), e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Premette, in fatto, il remittente che deve ritenersi pacifico, in base agli atti di causa, che la ricorrente, nel corso dell'attivita' lavorativa protrattasi dal 22 gennaio 1962 fino 13 gennaio 1992, e' stata esposta all'amianto per piu' di dieci anni in attivita' assoggettate all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL e che la medesima e' titolare di pensione di vecchiaia dal giugno 2005, a seguito del compimento del sessantesimo anno di eta'. L'ordinanza di rimessione, inoltre, da' per pacifica la legittimazione passiva dell'INPS e l'interesse ad agire della ricorrente, trattandosi di lavoratrice esposta all'amianto per il periodo 'qualificato' di almeno un decennio, cosi' come fissato dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

Cio' posto, il Tribunale di Genova osserva che il suddetto art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, nel modificare - con decorrenza 2 ottobre 2003 - il testo dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, ha reso meno favorevole la disciplina dei benefici previdenziali previsti da tale norma; ed infatti, oltre a ridurre il coefficiente di rivalutazione da 1,5 a 1,25, ne ha anche attribuito rilevanza ai soli fini dell'importo della pensione e non anche della maturazione del diritto alla medesima (peraltro, facendo salva l'applicabilita' del precedente regime in favore di alcune categorie di lavoratori). E poiche', nella specie, occorre stabilire se alla ricorrente debba applicarsi la precedente (e piu' favorevole) disciplina, ovvero quella vigente, cio' da' conto - ad avviso del giudice a quo - della rilevanza dell'odierna questione di legittimita' costituzionale.

Nell'esporre il contenuto di tale questione, il Tribunale pone a confronto il testo delle due disposizioni censurate, rilevando che l'art. 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003, pur presupponendo la norma dell'art. 47, ha ampliato la platea dei soggetti esclusi dall'applicazione della normativa nuova e meno favorevole, in particolare disponendo l'ultrattivita' del sistema previgente nei confronti di altre tre categorie di destinatari: 1) coloro i quali, alla data del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del d.l.

n. 269 del 2003), avevano gia' maturato il diritto alla pensione; 2) coloro che, alla stessa data, avevano presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione all'amianto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ovvero all'INPS; 3) coloro che, a tale data, avevano comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con esito favorevole per il lavoratore. Tale lettura della citata norma e' - ad avviso del Tribunale di Genova - l'unica consentita, non potendosi ritenere, in assenza di apposita previsione, che il legislatore abbia 'realmente inteso mantenere ferma la disciplina previgente per tutti coloro che erano stati esposti ad amianto prima del 2 ottobre 2003';

e simile interpretazione e' anche quella fatta propria dalla Corte di cassazione in numerose pronunce.

E' successivamente intervenuto il d.m. 27 ottobre 2004 il quale, nel regolare la posizione dei lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano gia' maturato il diritto ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, ha previsto, all'art. 1, comma 2, per tutti costoro, la possibilita' di avvalersi del precedente regime presentando apposita domanda nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto medesimo (15 giugno 2005). Siffatta previsione - che, ad avviso del Tribunale di Genova, e' illegittima, sicche' se ne rende necessaria la disapplicazione - ha peraltro tentato di porre rimedio a quella che 'pare essere un'irragionevole disparita' di trattamento'. Nella specie, infatti, la perdurante applicazione del precedente e piu' favorevole regime previdenziale e' stata collegata, come si e' detto, alla sussistenza di almeno una delle condizioni indicate dal censurato art. 3, comma 132; ad avviso del giudice a quo, mentre sembra 'del tutto ragionevole' collegare la diversita' di trattamento alla gia' avvenuta maturazione del diritto a pensione, non altrettanto puo' dirsi per la presentazione, entro la data del 2 ottobre 2003, di una qualsiasi domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio in questione. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione in precedenza richiamata, infatti, nel regime antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni censurate non era prevista la necessita' di alcuna domanda amministrativa per fare accertare il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per effetto dell'esposizione...

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