N. 372 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27 agosto 2007, depositato in cancelleria il 6 settembre 2007 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 27 agosto 2007, depositato il successivo 6 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano), 'e comunque, in particolare' degli artt. 1, 3 e 5 della medesima legge.

1.1. - Il ricorrente premette che la legge regionale n. 7 del 2007 intende promuovere la valorizzazione, la diffusione ed il commercio della carne di bufalo campano, 'cosi' come tutelata ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006' (art. 1); individua il suo ambito di applicazione nella zona regionale di allevamento e di trasformazione della carne di bufalo campano, rappresentata, in osservanza al suddetto regolamento comunitario, da 'quell'area del territorio amministrativo della Regione Campania definito dal disciplinare di produzione' (art. 2); dette disposizioni relative all'allevamento del bufalo campano, preordinate ad assicurare le caratteristiche organolettiche tipiche delle sue carni (art. 3), nonche' disposizioni relative alla valorizzazione ed alla commercializzazione del prodotto, stabilendo che, per il perseguimento di tali fini, allevatori, macellatori ed imprese di lavorazione della filiera possono costituire dei 'consorzi di valorizzazione' (artt. 4 e 5);

istituisce un regime di aiuti di durata quinquennale in favore dei 'consorzi di valorizzazione' (artt. 6 e 7), subordinando l'esecutorieta' dei provvedimenti di ammissione del beneficio al parere di conformita' della Commissione europea (art. 8).

1.2. - Secondo il ricorrente, la legge impugnata sarebbe stata adottata dalla Regione Campania 'in sedicente attuazione' del regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006 (Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari).

Invero, le diverse disposizioni della legge regionale poggerebbero sul 'presupposto' del 'riconoscimento del prodotto su base geografica', mentre tale riconoscimento, 'riservato alla Comunita' europea, ai sensi del Trattato CE (artt. 32 e seguenti)', non e' ancora intervenuto.

L'intera legge campana, pertanto, anticiperebbe il riconoscimento della denominazione geografica carne di bufalo campano e mirerebbe ad assicurare a quest'ultima una tutela non prevista in sede comunitaria, in contrasto con...

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