N. 365 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE In data 5 settembre 2007, veniva emesso il decreto di citazione a giudizio a carico di S. S. per il reato di cui all'art. 424 c.p.

Dalla lettura del casellario giudiziale risulta che, in data 9 febbraio 2006, il Giudice tutelare di Trieste aveva dichiarato aperta l'amministrazione di sostegno a carico del prefato a tempo indeterminato. Il decreto di citazione veniva notificato nel domicilio eletto, a mani del difensore dello S.

Lamenta la difesa la mancata previsione, nell'art. 166 c.p.p., di una tutela adeguata a favore del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno nella fase della conoscenza o conoscibilita' dell'atto, non essendo prevista la possibilita' che le notifiche vengano effettuate all'amministratore di sostegno, cosi' come avviene per l'interdetto o per l'inabilitato, ove e' statuita la notifica al tutore o al curatore.

Ritiene lo scrivente che la questione debba essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, essendo rilevante al fine di decidere, posto che trattasi di verificare se vi e' stata una corretta instaurazione del contraddittorio.

Inoltre, la questione appare non manifestatamene infondata con riferimento alla violazione dell'art. 3 Cost. e 111, terzo comma Cost.

L'amministratore di sostegno e' nominato per la persona che, per effetto di infermita' o di una menomazione fisica, non sia in grado di provvedere ai propri interessi.

Parimenti, la persona che per abituale infermita' non sia ingrado di tutelare e provvedere ai propri interessi puo' esser interdetta, con la conseguente nomina di un tutore. Ladddove lo stato non sia particolarmente grave, essa puo' essere inabilitata e in suo favore viene nominato un curatore (414-415 cc.).

La S.C. ha ricordato quale sia la finalita' dell'istituto introdotto con la legge 9 gennaio 2004, n. 6. In particolare, la Cassazione ha affermato che, rispotto agli istituti della interdizione o della inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato non con riguardo al diverso e meno intenso grado di infermita' o impossibilita' di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, quanto alla maggiore idoneita' di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di vita di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilita' ed alla maggiore agilita' della procedura applicativa (Cass., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).

La omologazione tra interdizione o inabilitazione, da un lato, e condizione del soggetto...

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