N. 361 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE Letti gli atti del proc. pen. n. 2037/05 R.G. nei confronti di Caiazza Sabato, nato a Siano il 21 settembre 1966, imputato dei reati di cui agli artt. 594, comma 1 e 4 e 612 c.p., commessi in data 20 settembre 1999;

Considerato che i reati per i quali si procede rientrano tra quelli oggi attribuiti alla competenza del giudice di pace ai sensi del d.l. n. 274/2000;

che in particolare, ex art. 52 d.l. cit., le fattispecie in questa sede prese in esame sono punibili con la pena pecuniaria della multa;

che, pertanto, attesa l'epoca di commissione dei reati, dovrebbero applicarsi - in considerazione del tipo di sanzione - i termini di prescrizione quinquennale, di cui al previgente art. 157, comma 3 c.p., piu' favorevoli rispetto all'attuale formulazione del citato art. 157 c.p. (per la quale, come e' noto, e' previsto un termine non inferiore a sei anni);

che tuttavia, il comma V del nuovo art. 157 c.p. contempla un termine di prescrizione pari a tre anni nei casi in cui la legge stabilisca, per il reato, pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria;

che, per effetto di tale meccanismo, il termine di prescrizione per l'ipotesi contemplata dall'art. 594, comma 3 c.p. (per la quale e' applicabile, in via alternativa, la pena della permanenza domiciliare), risulta piu' breve di quello previsto per la fattispecie di cui al primo comma, benche' si tratti di un'ipotesi piu' grave;

che la valutazione di maggiore gravita' deriva non solo dalla circostanza che il tipo di condotta descritto nel terzo comma prevedeva, originariamente, una pena detentiva piu' elevata (fino a sei mesi per il reato di cui all'art. 594, primo comma c.p.; fino ad un anno per quello di cui all'art. 594, terzo comma c.p.), ma anche in considerazione dei principi stabiliti con la legge delega 24 novembre 1999, n. 468;

che, invero, l'art. 16, lett. a) della legge delega fissava il principio secondo il quale le sanzioni alternative alla detenzione avrebbero dovuto essere previste 'nei casi di maggiore gravita' o di recidiva';

Rilevato che situazione analoga sussiste nel rapporto tra la fattispecie di cui all'art. 594, primo comma e quella - piu' grave di cui all'art. 595 c.p. per la quale, essendo prevista una pena di specie diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, risulta applicabile il termine di prescrizione triennale;

Ritenuto che cio' configura una irragionevole disparita' di trattamento, in contrasto con i principi della legge delega in...

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