N. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. e dell'art. 97 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni e integrazioni) del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Provincia in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli di seguito indicati della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, recante 'Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica' (pubblicata nel supplemento n. 2 al B.U.

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 5 agosto 2008): 1, nella parte in cui modifica l'art. 1, commi 1, 2, 4, 6, 7, della l.p. n. 26/1993; 2; 3; 4, nella parte in cui modifica l'art. 2, comma 2, l.p. n. 26/1993, 5; 6; 10; 15; 16, comma 1, lett. c); 17, nella parte in cui introduce l'art. 13-bis, commi 1, 2, lett. b), c), e), f), i), k), l), m), n), o), p), q), r), s) e 3, della l.p.

n. 26/1993; 18, comma 1, lett. a); 20; 22, comma 1, lett. c), d), e);

23; 24, nella parte in cui modifica l'art. 22, comma 3, l.p.

n. 26/1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma 1, lett. a);

34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 53; 55;

56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72;

73; 74; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93;

94; 95; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110;

111; 112, comma 2, per violazione, nei limiti di seguito indicati, degli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonche' dell'art. 8, comma 1, in relazione all'articolo 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni e integrazioni).

  1. - Con la legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10 (pubblicata nel supplemento n. 2 al B.U. della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 5 agosto 2008) la Provincia autonoma di Trento ha novellato la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica.

  2. - La materia oggetto della legge si interseca con quella disciplinata, sul piano nazionale, dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni, nonche' con quella oggetto, in ambito comunitario, di numerose direttive, di recente raccolta nella direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, direttive in attuazione delle quali e' stato emanato il predetto codice.

    Quest'ultimo, in relazione alle competenze legislative di Stato, regioni e province autonome nella materia da esso disciplinata, prevede espressamente (art. 4, comma 5), che 'Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.'.

    Come codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di rilevare (sent.

    n. 401 del 23 novembre 2007), per la Provincia autonoma di Trento opera, a tale riguardo, il meccanismo prefigurato dal d.lgs. n. 266 del 1992, il quale, nel dettare, tra l'altro, 'Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali', dispone (art. 2) che 'la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atti legislativi dello Stato'.

    Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni e integrazioni) attribuisce, a sua volta, alle Province autonome, nelle quali tale regione si articola, la potesta' di emanare norme legislative, in numerose materie, tra le quali vengono in rilievo, ai fini del presente ricorso:

    tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (art. 8, n. 3, st.);

    urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5, st.);

    opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche (art. 8, n. 13, st.);

    viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17, st.).

    Si tratta, in sostanza, di competenza legislativa in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, indicata sia in termini generali, sia precisandola per talune tipologie di opere e attivita'.

    Lo stesso statuto (art. 8, comma 1), precisa che la potesta' suddetta deve essere esercitata 'entro i limiti indicati dall'art.

    4': quest'ultimo fa, a sua volta, riferimento, tra l'altro, alla Costituzione, ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, agli obblighi internazionali, alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

  3. - Con riferimento ai suddetti limiti la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di evidenziare, in relazione a materia analoga a quella oggetto del presente ricorso ed alla Provincia autonoma di Trento, che tra gli stessi rientra anche quello di prestare puntuale osservanza al diritto comunitario, precisando che 'le direttive comunitarie... fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformita' della normativa regionale (nel caso di specie, della normativa della Provincia autonoma di Trento) all'ordinamento comunitario, in base agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., quest'ultimo inteso quale principio fondamentale' (sent. 18 luglio 2007, n. 269).

    Sotto tale profilo, svariate disposizioni della l.p. n. 10/2008, sono in contrasto con le direttive sui pubblici appalti, e dunque con l'art. 4 dello statuto speciale, non rispettando l'obbligo di dare puntuale esecuzione al diritto comunitario.

    Rinviando per il dettaglio a quanto si dira' sui singoli articoli, giova sin da ora segnalare:

    la possibilita' (art. 1, l.p. n. 10/2008) di affidamento diretto delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione negli appalti sotto soglia: tema oggetto di infrazione comunitaria nei confronti dello Stato italiano, che si e' adeguato con il terzo decreto correttivo del d.lgs. n. 163/2006 (v. art. 122);

    il mancato rispetto di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento esterno di incarichi di collaudo (art. 27, l.p.

    n. 10/2008), che ha gia' esposto lo Stato italiano a procedura di infrazione in relazione a previgenti analoghe norme statali, ora adeguate al diritto comunitario;

    l'affidamento dei lavori, in caso di risoluzione del contratto per fallimento o grave inadempimento dell'originario aggiudicatario, ai soggetti che seguono in graduatoria, alle condizioni da essi offerte nell'originaria gara: l'analoga norma statale ha formato oggetto di procedura di infrazione comunitaria ed e' stata modificata (art. 140, d.lgs. n. 163/2006).

  4. - Ancora, con riferimento all'ambito delle riforme economico-sociali, codesta Corte ha stabilito che, anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, 'il legislatore statale conserva quindi il potere di vincolare la potesta' legislativa primaria delle regioni speciali e delle province autonome attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali, con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tali materie potranno continuare ad imporsi al rispetto delle regioni speciali' (sentt. nn. 51/2006 e 447/2006).

    A tale riguardo e' innegabile che le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163/2006, al pari di quelle inserite nella previgente legge n. 109/1994, rechino, oltre a principi generali dell'ordinamento giuridico, norme fondamentali di riforma economico-sociale (sul punto v. sent. n. 447/2006 cit.), come tali vincolanti per il legislatore provinciale.

    Sotto questo profilo viene, ad esempio, in rilievo la scelta del legislatore statale sottesa a molte disposizioni del codice dei contratti pubblici, volta a dare alla concorrenza una tutela rafforzata e maggiore rispetto allo stesso diritto comunitario, mediante: un minor numero di ipotesi di procedura negoziata; il divieto di procedura negoziata per l'affidamento delle concessioni di lavori; l'estensione dei principi del Trattato CE ai contratti di sponsorizzazione; la tassativita' dei casi di utilizzo dell'accordo quadro per gli appalti di lavori; una maggiore apertura alla concorrenza nelle procedure ristrette.

    Tali scelte di fondo operate dal legislatore nazionale sono, come si vedra' in dettaglio in relazione ai singoli articoli della legge provinciale, sconfessate dalla Provincia di Trento, che ha:

    esteso l'utilizzo della procedura negoziata;

    consentito la procedura negoziata per l'affidamento delle concessioni;

    regolato con gara solo le sponsorizzazioni relative a beni culturali;

    ampliato 1'utilizzo dell'accordo quadro;

    ristretto la concorrenza nelle procedure ristrette.

  5. - A completamento del quadro dei limiti costituzionali all'esercizio della potesta' legislativa della Provincia autonoma devono, infine, essere ricordati alcuni ambiti appartenenti alla competenza legislativa esclusiva del legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo...

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