N. 367 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorti a seguito degli articoli 1, comma 10, e 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), e dell'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), promossi con ricorsi di Guido Anetrini e Filippo Fiandrotti, depositati in cancelleria il 17 aprile 2008 ed iscritti ai nn. 8 e 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilita'.

Udito nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con ricorso depositato il 17 aprile 2008 (iscritto al reg. confl. poteri amm. n. 8 del 2008), il signor Guido Anetrini ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Parlamento della Repubblica, 'in persona del Presidente pro tempore del Senato della Repubblica e del Presidente pro tempore della Camera dei deputati';

che il ricorrente denuncia, in riferimento agli articoli 1, 10 e 67 della Costituzione ed all'articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convezione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, gli articoli 1, comma 10, e 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), nella 'parte in cui inibiscono al popolo sovrano di esprimere la propria preferenza nei confronti dei candidati alla elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati';

che, quanto all'ammissibilita' del presente conflitto, il ricorrente sostiene che il potere riconosciuto al popolo nel suo complesso di partecipare, direttamente o indirettamente, alle supreme decisioni politiche, e' 'attribuito, senza frazionamento o limitazione alcuna, a ciascun cittadino elettore, inteso quale cardine di quella sovranita' che, nel nostro sistema, si realizza attraverso il suffragio universale';

che per il ricorrente le censurate disposizioni determinano la violazione delle...

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