N. 363 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudice: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 4 luglio 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma nel giudizio vertente tra Sergio Santoro e l'Agenzia delle entrate, ufficio di Roma 1, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Visti l'atto di costituzione di Sergio Santoro e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 settembre 2008 il giudice relatore Franco Gallo;

Udito l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio, promosso da un contribuente, avente ad oggetto l'impugnazione sia di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo sulla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2000, sia della relativa iscrizione di ipoteca effettuata ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), la Commissione tributaria provinciale di Roma, con ordinanza depositata il 4 luglio 2007, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui 'non consente al giudice tributario che declini la giurisdizione di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda';

che la Commissione rimettente premette, in punto di fatto, che:

a) il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento, sulla cui base era stata iscritta dal concessionario per la riscossione la predetta ipoteca, allegando l'inesistenza della notifica della cartella medesima e la decadenza dell'ufficio dal potere di procedere alla riscossione in relazione all'anno d'imposta 2000; b) il ricorrente aveva avuto notizia di detta cartella solo a seguito della ricezione dell'avviso di iscrizione dell'ipoteca di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto in detto avviso era fatta menzione della cartella de qua; c) resistono in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, sia l'Agenzia delle entrate, ufficio di Roma 1, sia il concessionario per la riscossione, quest'ultimo eccependo anche il difetto di giurisdizione del giudice adito;

che il giudice a quo premette altresi', in punto di diritto, che: a) la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie relative all'iscrizione delle ipoteche effettuate a garanzia di crediti tributari e' stata disposta, successivamente all'instaurazione del giudizio, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha a tal fine modificato, con effetto dal 12 agosto 2006, l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; b) tale norma attributiva di giurisdizione non puo' trovare applicazione nel giudizio principale, perche' quest'ultimo e' stato instaurato, appunto, anteriormente all'entrata in vigore della norma; c) in forza dell'art. 3 del d.lgs.

n. 546 del 1992, la Commissione adita deve dunque limitarsi, nella specie, a declinare la propria giurisdizione, senza disporre la translatio iudicii della causa innanzi al giudice dotato di giurisdizione e, di conseguenza, senza 'salvare gli effetti sostanziali e processuali della domanda';

che, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente afferma che la disposizione denunciata - non prevedendo che il giudice tributario, nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, disponga...

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