LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16 - Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attivita' di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 17 del 28 luglio 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA Art. 1.

F i n a l i t a' 1. In attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto, il Titolo I della presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario e le attivita' di rilievo internazionale della Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e del riparto costituzionale delle competenze.

Art. 2.

Principi generali 1. La partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario nonche' le attivita' di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna sono regolate, in particolare, dai principi di sussidiarieta', partecipazione, coerenza e solidarieta'.

  1. La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario persegue gli obiettivi di qualita' della legislazione, in specifico, con riferimento alla fase discendente, ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente commissione assembleare sul progetto di legge comunitaria fa riferimento al perseguimento degli obiettivi di qualita' della legislazione.

    Art. 3.

    Cooperazione interistituzionale 1. Anche ai fini del miglioramento della qualita' della legislazione, 1'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la piu' ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

    Art. 4.

    Rapporti Giunta - Assemblea legislativa 1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:

    1. alle osservazioni inviate ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);

    2. all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;

    3. alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;

    4. agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari;

    5. all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio UE da parte della Giunta, nonche' all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;

    6. alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per 1'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

  2. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le attivita' svolte nell'ambito delle rispettive attivita' di cooperazione interistituzionale di cui all'art. 3.

  3. La Giunta e l'Assemblea legislativa assicurano l'informazione di cui al presente articolo in via informatica. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa, definiscono le modalita' attuative del presente articolo al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.

    Art. 5.

    Sessione comunitaria 1. Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione comunitaria in occasione dell'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformita' dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario presentata ai fini dell'art. 8 della legge n. 11 del 2005. Al programma legislativo annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformita' dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e' data ampia diffusione anche a mezzo stampa ai fini della partecipazione.

  4. L'esame degli atti di cui al comma 1 puo' essere contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'art. 8. L'Assemblea legislativa puo' concludere la sessione comunitaria approvando apposito atto di indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto all'art. 6, comma 2.

    Art. 6.

    Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario 1. L'Assemblea legislativa puo' esprimere indirizzi alla Giunta anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005.

  5. In attuazione dell'art. 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, qualora espresse dall'Assemblea legislativa, sono formulate con apposita risoluzione approvata dalla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea...

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