DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 gennaio 2008, n. 4 - Regolamento sulla formazione media specialistica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 8/I-II del 19 febbraio 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3811 del 12 novembre 2007 e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina gli interventi in materia di formazione medica specialistica in attuazione del titolo III della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, di seguito denominata legge.

Art. 2.

Conoscenze linguistiche 1. Coloro che sono in possesso dell'attestato relativo al diploma di laurea, rilasciato dalla commissione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e coloro che sono in possesso di un attestato dichiarato equipollente dalla Giunta provinciale, possono usufruire degli interventi di sostegno di cui all'art. 22 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14.

  1. Coloro che non sono in possesso dell'attestato ai sensi del comma 1, saranno sottoposti ad un test di valutazione sulla capacita' di comprensione delle lingue italiana e tedesca. Gli attestati dichiarati equipollenti dalla Giunta provinciale e il test di capacita' di comprensione, il quale viene regolato con il bando di selezione, deve corrispondere al livello di laurea.

    Art. 3.

    Obblighi successivi alla formazione medica specialistica 1. Entro dieci anni dal conseguimento della specializzazione o dalla conclusione della formazione pratica i beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'art. 22, comma 1, lettera b) della legge, devono prestare, per quattro anni, servizio a tempo pieno nell'ambito del servizio sanitario provinciale. In presenza di giustificati motivi e' possibile prestare servizio a tempo parziale.

    Per i beneficiari dei contributi di cui all'art. 22, comma 1, lettera

    1. della legge, il periodo di servizio si riduce in proporzione alla durata della concessione dell'emolumento. Ai fini della concessione dell'intervento di sostegno, gli interessati devono obbligarsi per iscritto a prestare tale servizio.

  2. La persona interessata ottempera all'obbligo di cui al comma 1, se dimostra di aver presentato domanda di assunzione nel Servizio sanitario provinciale ed ha partecipato ai relativi concorsi risultando idonea, o se e' stata inclusa nelle graduatorie per persone convenzionate e non e' stata successivamente invitata ad assumere la propria attivita' presso il Servizio stesso.

  3. In caso di inosservanza totale o parziale dell'obbligo di cui al comma 1, ovvero se non possono aderire all'obbligo in base alla mancanza dell'attestato relativo al...

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