DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 gennaio 2008, n. 2 - Regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attivita' extra scolastiche.
Pubblicato nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 22 aprile 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4080 del 3 dicembre 2007
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli edifici, delle attrezzature e degli impianti delle scuole elementari, medie, superiori e professionali per iniziative extrascolastiche, in esecuzione delle seguenti disposizioni:
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art. 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26, e successive modifiche, recante norme per l'utilizzo di edifici scolastici, attrezzature ed impianti per attivita' culturali e sportive extrascolastiche;
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art. 3 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche, recante norme in materia di patrimonio scolastico;
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art. 13, comma 8, della legge provinciale 29 giugno 2000, n.
12, recante disposizioni sull'autonomia delle scuole.
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L'utilizzo di edifici, di attrezzature e di impianti scolastici e' distinto a seconda che la struttura scolastica sia destinata o meno all'attivita' sportiva.
Art. 2.
Criteri generali di utilizzo 1. Nell'utilizzo dei beni di cui all'art. 1 hanno la precedenza gli abitanti del comune ove si trovano i beni medesimi.
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In caso di svolgimento di piu' manifestazioni concomitanti, trovano applicazione i seguenti criteri di priorita':
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rilevanza a carattere internazionale e statale delle manifestazioni;
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rilevanza a carattere provinciale delle manifestazioni;
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rilevanza a carattere comprensoriale delle manifestazioni;
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rilevanza a carattere comunale delle manifestazioni.
Art. 3.
O r a r i o 1. All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente o la dirigente scolastica ovvero il consegnatario o la consegnataria dell'immobile verifica la compatibilita' dell'utilizzo extrascolastico della struttura con tutte le attivita' scolastiche, comprese quelle integrative, e ne predispone l'orario di utilizzo per attivita' extrascolastiche, contemplando altresi' i periodi di vacanza durante i quali gli impianti sono disponibili.
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L'orario e' inviato al comune ed e' esposto all'albo delle singole scuole.
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Fino al momento della predisposizione dell'orario, gli edifici, le attrezzature e gli impianti scolastici sono disponibili per le attivita' extrascolastiche a partire dalle ore 18 ed anche durante i periodi di interruzione dell'attivita' scolastica.
Art. 4.
D o m a n d e 1. Le domande per l'utilizzo dei beni di cui all'art. 1 sono presentate al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica competente.
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Le domande per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi interscolastici di proprieta' della provincia sono presentate ai rispettivi consegnatari. Le domande per l'utilizzo degli edifici, delle attrezzature e degli impianti delle scuole professionali e di quelli delle scuole della Ripartizione provinciale formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica sono inoltrate al direttore o alla direttrice della rispettiva scuola.
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Le domande di cui ai commi 1 e 2 devono essere presentate entro:
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il 30 aprile, qualora l'utilizzo riguardi il periodo delle vacanze estive;
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il 15 luglio, qualora l'utilizzo riguardi tutto l'anno scolastico o periodi...
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