LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008, n. 15 - Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazzione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 dell'11 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE - L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. La presente legge dispone incentivi a sostegno degli interventi volti a qualificare e a sviluppare l'offerta turistica ligure, promuovendo gli investimenti delle piccole e medie imprese, di seguito denominate P.M.I., singole o. associate, rientranti nella definizione comunitaria prevista dal decreto del Ministro per le Attivita' produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), che operino nel turismo.

Art. 2.

Iniziative regionali 1. La Regione promuove iniziative di carattere finanziario attraverso appositi accordi o convenzioni con enti economici e finanziari, istituti di credito, confidi e associazioni di categoria degli operatori turistici, che agevolino l'accesso al credito da parte delle P.M.I. operanti nel settore turistico mediante la possibilita' di accedere a finanziamenti a condizioni favorevoli.

Art. 3.

Tipologia dei contributi 1. La Regione, per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 e la promozione delle iniziative di cui all'art. 2, concede:

  1. contributi in conto interessi in forma attualizzata;

  2. aiuti rimborsabili;

  3. contributi in conto capitale.

    Art. 4.

    Iniziative ammesse 1. Sono ammesse a contributo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b) le seguenti iniziative:

  4. la realizzazione ex novo, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione anche con ampliamento di alberghi, alberghi diffusi, residenze d'epoca, locande, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, ostelli per la gioventu', rifugi alpini o escursionistici, case per ferie, affittacamere in possesso della classificazione attribuita dalla Provincia a norma del titolo VI, capo II della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari);

  5. interventi mirati al risparmio e al conseguimento dell'efficienza energetica, anche attraverso il ricorso a sistemi di energia rinnovabile non esauribile, l'ammodernamento ed il miglioramento, comprensivi degli arredi e delle attrezzature, delle strutture ricettive e turistiche di cui alla lettera a) nonche' di parchi per vacanze, limitatamente ad interventi coerenti con la trasformazione in campeggio o villaggio turistico, di stabilimenti balneari e di case e appartamenti per vacanze, limitatamente alle unita' abitative di proprieta' del gestore;

  6. l'acquisto, da parte del gestore, dell'immobile in cui esercita l'attivita' di albergo, albergo diffuso, residenza d'epoca, locanda, residenza turistico alberghiera, campeggio, villaggio turistico, parco per vacanza, limitatamente agli esercizi per i quali venga avviato il processo di trasformazione in campeggio o villaggio turistico, ostello per la gioventu', rifugio alpino o escursionistico, casa per ferie, affittacamere in possesso della classificazione attribuita dalla Provincia a norma del titolo VI, capo II della legge regionale n. 2/2008. Sono altresi' ammessi gli acquisti di immobili con destinazione d'uso ricettiva da parte di soggetti gia' gestori di...

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