LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008, n. 14 - Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 dell'11 giugno 2008

IL CONSIGLIO REGIONALE - L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale).

1. Alla rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006, dopo le parole: 'Misure di salvaguardia' sono inserite le seguenti: 'in ambito venatorio'.

2. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006, e' sostituito dal seguente:

'1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) vigono i seguenti divieti:

  1. esercizio dell'attivita' venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonche' con l'eccezione della caccia agli ungulati;

  2. effettuazione della preapertura dell'attivita' venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

  3. esercizio dell'attivita' venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva comunitaria n.

    79/409/CEE;

  4. utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonche' nel raggio di 150 metri dalle rive piu' esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;

  5. attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attivita' di controllo demografico delle popolazioni di corvidi.

    Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi e' comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);

  6. effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

  7. abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula);

  8. svolgimento dell'attivita' di addestramento di cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.

    Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto regionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS));

  9. costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonche' ampliamento di quelle esistenti;

  10. distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.'.

    Art. 2.

    Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 1. Le risorse finanziarie destinate all'acquisto di mezzi per l'esercizio del trasporto pubblico locale possono essere utilizzate anche per operazioni di locazione finanziaria (contratti di leasing), con obbligo di riscatto.

    2. La Giunta regionale determina le modalita' tecniche ed operative per la definizione delle operazioni di cui al comma 1.

    Art. 3.

    Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) 1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 31/1998, le parole: 'di durata almeno quinquennale,' sono soppresse.

    2. Nella rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 31/1998, dopo la parola: 'ferroviari' e' inserita la seguente: 'ed' e le parole: 'e di cabotaggio' sono soppresse.

    3. Il comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 31/1998, e' sostituito dal seguente:

    '2-bis. In conformita' a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Regione subdelega l'individuazione dei soggetti gestori dei servizi elicotteristici alla Provincia nella quale ha sede la base aeroportuale di partenza.'.

    4. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 31/1998, dopo le parole: 'nazionali ed internazionali),' sono inserite le seguenti:

    'nonche' a favore di imprese di trasporto marittimo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio del trasporto pubblico di persone via mare,'.

    5. Dopo il comma 2-ter dell'art. 7 della legge regionale n.

    31/1998 e' inserito il seguente comma:

    '2-quater. Al fine di perseguire il decongestionamento del traffico cittadino e la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed ambientale opera il bike sharing, quale servizio complementare del trasporto pubblico di linea.'.

    6. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1998, le parole: 'fino al 31 dicembre 2006,' sono sostituite dalle seguenti:

    'fino al 31dicembre 2007,'.

    7. Al comma 2-bis dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1998, le parole: '31 dicembre 2006' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2007'.

    8. Al comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1998, le parole: 'dal 1 gennaio 2009' sono sostituite dalle seguenti: 'dal 1 gennaio 2010'.

    9. Nella rubrica dell'art. 14 della legge regionale n. 31/1998, la parola 'Trasferimenti' e' sostituita dalla seguente: 'Conferimenti'.

    10. Dopo il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 31/1998, sono inseriti i seguenti:

    '5-bis. In conformita' a quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 422/1997 la Regione subdelega le funzioni ed i compiti in materia di servizi marittimi che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:

  11. alle Provincie per i servizi che si svolgono nel territorio di competenza;

  12. al Comune di Genova per i servizi che si svolgono unicamente nel territorio comunale.

    5-ter. La subdelega di cui al comma 5-bis riguarda tutte le funzioni ed i compiti in materia di servizi di cabotaggio delegati alla Regione ed in particolare:

  13. lo svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del soggetto gestore e per l'affidamento dei servizi di trasporto marittimo;

  14. la vigilanza sul rispetto degli oneri di servizio assunti dal soggetto gestore, sul rispetto dei vincoli stabiliti nel contratto di servizio, sulla regolarita' dell'esercizio, sulla qualita' del servizio e sui risultati del medesimo;

  15. lo svolgimento delle funzioni in materia di sanzioni e penalita' previste nel contratto di servizio in caso di inadempienze dell'aggiudicatario;

  16. le autorizzazioni di cui all'art. 7.'.

    11. Al comma 1 dell'art. 14 bis della legge regionale n. 31/1998, le parole: 'di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), entro il termine del 30 giugno 2005' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'art.

    14, comma 2, lettera a) e comma 5-ter, lettera a) entro sei mesi decorrenti dalla scadenza dei contratti di servizio in essere '.

    12. Al comma 1 dell'art. 18 bis della legge regionale n. 31/1998, le parole: 'al 31 dicembre 2006' sono sostituite dalle seguenti: 'al 31 dicembre 2007'.

    13. Al comma 2 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 31/1998, le parole: '31 dicembre 2006,' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2007,'.

    Art. 4.

    Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) 1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n.

    25/2007 e' soppressa.

    2. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/2007 e' sostituito dal seguente:

    '2. I contributi di cui all'art. 23, anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 5.000,00 per ciascun richiedente.'.

    3. All'art. 26 della legge regionale n. 25/2007, le parole: 'dalla data di erogazione del contributo.' sono sostituite dalle seguenti 'dalla data di concessione del contributo.'.

    4. Al comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 25/2007, le parole: 'entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 31 dicembre 2008.'.

    Art. 5.

    Proroga di termini in materia di accreditamento istituzionale 1. La validita' dell'accreditamento istituzionale concesso ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999, n.

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