LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008, n. 12 - Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 dell'11 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE - L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Caccia programmata 1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:

  1. Periodi di caccia:

    1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno la caccia alla selvaggina stanziale e' consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:

    nella provincia di Imperia nelle giornate fisse di mercoledi', sabato e domenica, esclusa la Zona Alpi;

    nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedi' e venerdi'.

    Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi del punto E.

    Nelle dette giornate, fisse o a scelta, e' altresi' consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

    2) dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria e' consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedi' e venerdi', per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticata da appostamento;

    3) non sono mai consentite ne' la posta ne' la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia, e' consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

    L'attivita' venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto;

    4) dal 1 dicembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo e' consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante anche con l'impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedi' e del venerdi' e di eventuali ulteriori limitazioni. E' fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.

  2. Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

    nei periodi di tempo di cui al punto A sono cacciabili le seguenti specie:

    1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico.

    Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C). e dei Comprensori Alpini (C.A.), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 31 dicembre;

    2) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre di ogni anno: allodola, quaglia, tortora, merlo;

    3) dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;

    4) dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno: fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi);

    Caccia alla volpe: e' consentita ai singoli cacciatori dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre di ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo puo' essere...

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