REGOLAMENTO REGIONALE 14 maggio 2008, n. 7 - Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 21 maggio 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare), detta disposizioni attuative e integrative della legge medesima e, in particolare, provvede a:

a) disciplinare gli indirizzi e le modalita' per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare nonche' degli interventi a favore dell'emersione;

b) istituire la cabina di regia per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell'emersione, di cui all'art. 4, nonche' a definire la composizione e le procedure per la costituzione della medesima;

c) definire la composizione, le procedure per la costituzione e il funzionamento della cabina di regia per il coordinamento dell'attivita' di vigilanza ed ispezione di cui all'art. 3, comma 4 della legge regionale n. 16/2007;

d) individuare le strutture deputate all'attuazione della legge regionale n. 16/2007;

e) disciplinare le modalita' per l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco dei tutori e dell'elenco dei consulenti specialisti di cui all'art. 12, comma 1 della legge regionale n. 16/2007, i requisiti minimi per l'iscrizione negli stessi e i criteri per l'assegnazione dei tutori e dei consulenti specialisti;

f) istituire la commissione di valutazione dei progetti di emersione di cui all'art. 6, nonche' a definire la composizione, le procedure per la costituzione e il funzionamento della medesima;

g) stabilire i criteri e le modalita' per la promozione e l'organizzazione delle campagne per la conoscenza e l'informazione della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 della legge regionale n. 16/2007 .

Art. 2.

Indirizzi e modalita' per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell'emersione 1. Gli indirizzi per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell'emersione, si conformano ai principi di cui all'art. 1 della legge regionale n.

16/2007.

  1. Le misure e gli interventi per contrastare il lavoro non regolare e favorire l'emersione, ferme restando le modalita' di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della legge regionale n. 16/2007, sono attuate con le seguenti ulteriori modalita':

    a) il rafforzamento e la valorizzazione degli istituti di concertazione e il confronto fra le parti sociali e le istituzioni locali per la definizione di documenti concertati di pianificazione dello sviluppo;

    b) le iniziative di comunicazione finalizzate alla diffusione della cultura della legalita' e della responsabilita' sociale delle imprese rivolte a tutte le componenti sociali e in particolare ai giovani;

    c) l'assegnazione di un tutore ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 16/2007, iscritto nell'elenco di cui all'art. 7;

    d) l'assegnazione di un consulente specialista ai sensi dell'art.

    12, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2007, iscritto nell'elenco di cui all'art. 7;

    e) la consulenza e l'assistenza specifica di cui all'art. 12, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 16/2007;

    f) il riconoscimento di un sostegno finanziario ai datori di lavoro impegnati in un progetto di emersione;

    g) la promozione, in collaborazione con le associazioni degli utenti e dei consumatori, di gruppi di acquisto di utenti e consumatori finalizzati a orientare la domanda verso prodotti e servizi certificati sotto il profilo della qualita', dell'origine e della responsabilita' sociale dei produttori;

    h) la promozione di marchi di qualita', di origine e di garanzia nel rispetto dei criteri di responsabilita' sociale delle imprese ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2007.

  2. Il dettaglio delle modalita' di attuazione degli interventi e' determinato, di volta in volta, in sede di programmazione annuale degli interventi stessi.

    Art. 3.

    Strutture ed organismi deputati all'attuazione della legge regionale n. 16/2007

  3. Ai fini dell'attuazione della legge regionale n. 16/2007, sono individuate:

    a) nell'ambito dell'assessorato competente in materia di lavoro, le seguenti strutture:

    1) la direzione regionale competente in materia di lavoro, per l'adozione dei provvedimenti finali di ammissione agli interventi regionali previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 16/2007;

    2) un'apposita struttura della direzione regionale competente in materia di lavoro, con compiti di segreteria amministrativa, per la commissione regionale per l'emersione di cui all'art. 78 della legge n. 448/1998;

    3) la cabina di regia per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell'emersione, di cui all'art. 4;

    4) una commissione di valutazione dei progetti di emersione, per le attivita' di cui all'art. 6;

    b) nell'ambito delle strutture operanti nel mercato del lavoro, le seguenti:

    1) i centri per l'impiego, per le attivita' di cui all'art. 13 della legge regionale n. 16/2007, nonche' per l'assegnazione del tutore di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 16/2007;

    2) l'Agenzia Lazio lavoro, con compiti di supporto tecnico-operativo alla commissione regionale per l'emersione e per le attivita' relative alla tenuta, all'aggiornamento e alla pubblicazione dell'elenco dei tutori e dell'elenco dei consulenti specialisti di cui all'art. 7, all'assegnazione di questi ultimi ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), della legge regionale n.

    16/2007, alla determinazione e liquidazione dei compensi ai tutori e consulenti specialisti, all'istruttoria delle domande di ammissione agli interventi previsti dall'art. 12 della legge regionale n.

    16/2007, all'erogazione dei contributi concessi previa verifica dell'andamento dei progetti di emersione e dei risultati intermedi e finali raggiunti, nonche' per le attivita' di cui all'art. 4, comma 7, lettere c) e d);

    3) l'osservatorio regionale delle politiche del lavoro, per la formazione e per l'istruzione di cui all'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), e successive modifiche, per i compiti previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 16/2007;

    4) la societa' regionale di garanzia fidi denominata 'Unionfidi Lazio' istituita dall'art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997, art.

    28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17), e successive modifiche, per la concessione di garanzie di primo grado sui finanziamenti in favore dei datori di lavoro per l'attuazione del progetto di emersione.

    Art. 4.

    Cabina di regia per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi in favore dell'emersione 1. Nell'ambito dell'assessorato competente in materia di lavoro, e' istituita la cabina di regia per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi in favore dell'emersione, di seguito denominata 'Cabina di regia per l'emersione', composta:

    a) dall'assessore regionale competente in materia di lavoro, che la presiede;

    b) dal presidente della commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare istituita ai sensi dell'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche, di seguito denominata 'commissione regionale per l'emersione';

    c) dal direttore della direzione regionale competente in materia di lavoro;

    d) dal direttore dell'Agenzia Lazio lavoro;

    e) cinque membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale indicati dalla commissione regionale di concertazione di cui all'art.

    7 della legge regionale n. 38/1998;

    f) cinque in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale nei settori industria, agricoltura, commercio, artigianato e cooperazione indicati dalla commissione regionale di concertazione;

    g) tre in rappresentanza dei servizi ispettivi e delle istituzioni facenti parte della commissione regionale per l'emersione e indicati dalla medesima;

    h) dalla consigliera regionale di parita', ai sensi dell'art. 15, commi f) e i), decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

  4. La cabina di regia per l'emersione e' costituita con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

  5. Le indicazioni dei componenti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) sono effettuate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, la cabina di regia e' costituita sulla base delle indicazioni ricevute e fatte salve le successive integrazioni.

  6. La partecipazione dei singoli componenti alla cabina di regia per l'emersione, e' assicurata nell'ambito delle attivita' istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

  7. Il presidente e i componenti della cabina di regia per l'emersione possono nominare delegati per la partecipazione alle riunioni e per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate.

  8. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive comporta, per i componenti di cui comma 1, lettere e), f) e g), la decadenza dalla carica e la sostituzione con altro componente. Della avvenuta decadenza la cabina di regia da' tempestiva comunicazione alle commissioni...

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