DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2008, n. 44 - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 «Disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 dell'8 agosto 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello statuto;

Visto il proprio decreto 2 ottobre 2007, n. 47/R (regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 'Disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing');

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 3 giugno 2008, n. 20 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;

Visto che la 3ª e la 4ª commissione consiliare hanno espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta congiunta del 26 giugno 2008;

Dato atto che, cosi' come richiesto dalla 3ª e 4ª commissione consiliare, e' stato riformulato l'art. 104 ed e' stata verificata la coerenza dei percorsi formativi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 cosi' come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 62, con la legge 4 gennaio 1990, n. 1;

Vista la deliberazione della giunta regionale 4 agosto 2008, n.

619 che approva le modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n.

28 'Disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing');

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007

  1. Nell'art. 2, comma 1, lettera b) del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n.

    28 'Disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing'), prima della parola 'doccia' e' inserita la parola 'box'.

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007

  2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 e' abrogata.

  3. Nel comma 3 dell'art. 3 la parola 'ripostiglio' e' soppressa.

  4. Nella lettera a) del comma 3 dell'art. 3 sono soppresse le parole da 'con' a 'quadrati'.

  5. Nella lettera b) del comma 3 dell'art. 3 la parola 'ventilazione' e' sostituita con la parola 'aspirazione'.

  6. Il comma 4 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:

    '4. I locali con box doccia, servizio igienico e spogliatoio dispongono di illuminazione adeguata, anche artificiale.'.

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007

  7. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 e' sostituito dal seguente:

    '2. I locali e le cabine destinati all'utilizzo di apparecchiature o all'effettuazione di trattamenti che non richiedono la manipolazione dei richiedenti possono essere dotati dei soli accessori di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.'.

    Art. 4.

    Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007

  8. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 e' sostituito dal seguente:

    '3. Il locale di attesa della clientela puo' essere ricavato all'interno del locale principale dove sono collocate le cabine di cui all'art. 10 a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere.'.

  9. Il comma 4 dell'art. 6 e' abrogato.

    Art. 5.

    Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007

  10. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 8 le parole 'delle disposizioni comunali' sono sostituite dalle parole 'della normativa'.

    Art. 6.

    Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007

  11. Nel comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 le parole 'UNI 10380' sono sostituite dalle parole 'UNI EN 12464-1'.

    Art. 7.

    Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007

  12. Nella lettera b) del comma 6 dell'art. 10 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 sono soppresse le parole 'all'interno'.

    Art. 8.

    Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007

  13. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2007 prima della parola 'doccia' e' inserita la parola 'box'.

  14. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 11 sono aggiunte in fondo le seguenti parole: 'ad assetto orizzontale.'.

  15. Nel comma 2 dell'art. 11 le parole 'la cabina' sono sostituite con le parole 'il box'.

  16. Il comma 3 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:

    '3. L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non puo' avvenire direttamente dal servizio igienico qualora sia l'unico presente nell'esercizio.'.

  17. Nel comma 4 dell'art. 11 le parole 'la cabina' sono sostituite con le parole 'il box'.

  18. Nel comma 5 dell'art. 11 sono infine aggiunte le seguenti parole: 'con apposito pulsante di sgancio.'.

    Art...

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