DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 giugno 2008, n. 146 - Legge regionale n. 14/2007, art. 4. Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attivita' cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale n. 14 giugno 2007, n. 14 emanato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 25 giugno 2008) IL PRESIDENTE Vista la direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat, che definisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici applicabili all'attivita' venatoria;

Vista la direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 concernente le 'Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformita' al parere motivato della commissione delle Comunita' europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (legge comunitaria 2006)' che, all'art. 3, detta misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale (ZPS) e, all'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5 prevede che con regolamento regionale siano:

  1. individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale ed attribuita ciascuna ZPS ad una o piu' delle stesse tipologie;

  2. disciplinate le attivita' di addestramento e allenamento dei cani da caccia nonche' lo svolgimento di gare e prove cinofile;

  3. individuati i perimetri delle zone umide naturali e artificiali e la fascia di rispetto dai loro confini in cui si applica il divieto di cui all'art. 3, comma 2, lettera k), della citata della legge regionale n. 14/2007;

Vista la deliberazione della giunta regionale 12 giugno 2008, n.

1112, con la quale, tra l'altro, la giunta regionale ha preso atto che:

l'art. 5 del 'Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attivita' cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14', emanato con decreto del Presidente della Regione n. 20 settembre 2007, n. 0301/Pres.

disciplina l'attivita' di addestramento e allenamento di cani da caccia all'interno delle ZPS;

le attivita'...

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