LEGGE REGIONALE 26 giugno 2008, n. 37 - Riordino della Comunita' montane.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 27 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto 1. La presente legge costituisce legge di riordino delle comunita' montane ai sensi dell'art. 2. comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).

  1. Detta altresi' norme per la costituzione e il funzionamento delle comunita' montane conseguenti al riordino.

    Art. 2.

    Comuni montani e territori montani 1. Sono comuni montani quelli elencati nell'allegato A alla presente legge , il cui territorio risulta essere stato classificato in tutto o in parte montano ai sensi della normativa statale.

  2. L'allegato A alla presente legge indica altresi' la parte di territorio dei comuni che risulta essere stato classificato montano ai fini regionali secondo le disposizioni vigenti fino all'entrata in vigore della presente legge .

  3. La classificazione di cui al comma 2 ha rilevanza esclusivamente regionale e si applica solo se ad essa fanno espressamente rinvio le leggi o i provvedimenti regionali; della classificazione medesima puo' altresi' essere tenuto conto, ferme restando le risorse previste, nell'ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali di settore adottati dalla Regione.

    Art. 3.

    Benefici previsti per i territori montani 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 9, della legge 244/2007, l'esclusione di comuni da una comunita' montana non priva i territori dai benefici che ad essi si riferiscono ne' dagli interventi speciali per la montagna stabiliti a loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

  4. Il comma 1 si applica anche in caso in cui, a Seguito dell'entrata in vigore e dell'attuazione della presente legge , un comune non fa piu' parte di una comunita' montana. Nell'allegato A sono indicati i comuni che, fino all'entrata in vigore della presente legge , fanno parte di comunita' montane.

  5. In particolare, e' confermata l'agevolazione prevista dall'art.

    4, comma 3 bis, della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive 'IRAP'), e successive modificazioni, per le attivita' esercitate nel territorio montano ivi indicato, come risultante fino all'entrata in vigore della presente legge .

  6. Le politiche regionali in favore dei territori montani tengono conto degli elementi differenziali del disagio ai sensi della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 recante norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio.

    Art. 4.

    Ambito territoriale della comunita' montana 1. L'ambito territoriale della comunita' montana e' individuato dalla legge regionale ed e' costituito dal territorio di tutti i comuni che vi sono compresi.

  7. L'ambito territoriale della comunita' montana costituisce livello ottimale ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).

  8. L'ambito territoriale della comunita' montana che sia stata estinta a seguito dell'attuazione della presente legge e' soppresso di diritto.

    Art. 5.

    Costituzione della comunita' montana 1. La comunita' montana e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

  9. Il decreto stabilisce i termini e le modalita' da rispettare e le operazioni da effettuare per costituire e insediare gli organi di governo della comunita' montana ed ogni altra disposizione necessaria per l'approvazione dello statuto e per il funzionamento, anche in via transitoria. dell'ente. Stabilisce altresi' la denominazione della comunita' montana, corrispondente a quella dell'ambito territoriale.

  10. Il decreto e' adottato nei casi di individuazione di un nuovo ambito territoriale o di modifica dell'ambito territoriale di una comunita' montana preesistente, compresi i casi previsti dall'articolo 13, commi 2 e 7.

  11. Il decreto provvede a costituire la comunita' montana, di norma, in continuita' con quella eventualmente preesistente.

  12. Con il decreto medesimo o con decreti successivi sono dettate le disposizioni per assicurare la continuita' dell'azione amministrativa tra gli enti locali interessati alla modifica di un ambito territoriale preesistente e, ove occorra:

    1. le disposizioni per la successione nei rapporti attivi e passivi tra gli enti locali interessati e per il trasferimento o la ripartizione dei beni, delle risorse strumentali e del personale;

    2. il termine dal quale decorre il trasferimento delle funzioni regionali agli enti competenti ai sensi di legge e l'assegnazione delle relative risorse;

    3. le disposizioni per il periodo transitorio e le modalita' da osservare per il trasferimento delle funzioni regionali.

    Art. 6.

    Statuto della comunita' montana 1. Ogni comunita' montana adotta il proprio statuto.

  13. Lo statuto, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle norme della presente legge :

    1. detta i principi e le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e dei rapporti, anche finanziari, tra i comuni che ne fanno parte, compresa la regolazione, in caso di estinzione dell'ente, dei rapporti instaurati per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

    2. specifica le attribuzioni degli organi di governo;

    3. stabilisce i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente;

    4. dispone sulla durata e l'entrata in carica dei componenti dell'assemblea, sulle modalita' di insediamento dell'assemblea. sulla cessazione dalle cariche degli organi di governo derivanti dalle incompatibilita' e dalle altre cause disciplinate dalla normativa statale;

    5. dispone in ordine a quanto ulteriormente previsto dalla presente legge .

  14. Lo statuto e' approvato dall'assemblea della comunita' montana, su proposta deliberata dalla conferenza dei sindaci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea.

    La proposta non puo' essere modificata dall'assemblea se non previo parere favorevole della conferenza dei sindaci. Lo statuto entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

    salvo il termine diverso previsto espressamente dalla deliberazione di approvazione.

  15. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni statutarie in contrasto con essa.

    Art. 7.

    Organi di governo 1. Sono organi di governo della comunita' montana l'assemblea, la conferenza dei sindaci, il presidente e la giunta esecutiva.

  16. Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni che fanno parte della comunita' montana.

  17. Ai fini della presente legge il mandato amministrativo ordinario e' il periodo che intercorre tra due rinnovi consecutivi dell'assemblea, successivi al rinnovo di almeno la meta' dei consigli comunali.

  18. L'assemblea della comunita' montana e' composta dai sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei comuni che ne fanno parte.

  19. Sono rappresentanti del comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza, eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, e' stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco: e' consigliere comunale di minoranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, e' stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco.

  20. Se i rappresentanti del comune non sono eletti nel termine previsto dallo statulo, sono di diritto componenti dell'assemblea il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o piu' liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o piu' liste non collegate al sindaco. In caso di parita' di cifre individuali. e componente dell'assemblea della comunita' montana il consigliere piu' anziano di eta'.

  21. L'assemblea adotta gli atti ed esercita le funzioni previsti dallo statuto. Spetta comunque all'assemblea l'approvazione degli atti di cui all'art. 42, comma 2, del d. lgs. 267/2000, ad eccezione degli atti di cui alla lettera c) del comma medesimo. che spettano all'organo individuato dallo statuto.

  22. La conferenza dei sindaci e' composta da tutti i sindaci dei comuni facenti parte della comunita' montana; alla conferenza partecipa a tutti gli effetti il presidente della comunita' che non riveste la carica di sindaco, salvo i casi previsti dallo statuto.

    Propone, a maggioranza dei componenti o con la maggioranza piu' ampia prevista dallo statuto, le deliberazioni statutarie ai sensi dell'articolo 6, comma 3, adotta gli atti ed esercita le funzioni previsti dallo statuto.

  23. La giunta e' composta dal presidente della comunita' montana e da non piu' di tre assessori, nominati dal presidente fra i componenti dei consigli comunali facenti parte della comunita'.

    Adotta gli atti ed esercita le funzioni che non rientrano nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto all'assemblea o alla conferenza dei sindaci.

  24. Lo statuto puo' prevedere che la giunta sia composta da tutti i sindaci dei comuni che fanno parte della comunita' montana. In tal caso, non e' costituita la conferenza dei sindaci, non si applica quanto previsto dal comma 9, primo periodo e spetta alla giunta l'adozione delle proposte di deliberazione statutaria.

  25. Il presidente e' eletto dall'assemblea fra i suoi membri, su proposta della conferenza dei Sindaci. se costituita.

    Art. 8.

    indennita' e rimborso spese degli amministratori 1. Le indennita' del presidente e dei componenti della...

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