LEGGE REGIONALE 21 luglio 2008, n. 7 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (legge comunitaria 2007).
(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai principi di cui all'art. 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, della direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, della direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e del regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.
Art. 2.
Adeguamento della normativa 1. La presente legge da' attuazione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia alle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE e 2006/54/CE nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalle medesime, nonche' dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.
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Le disposizioni contenute nella presente legge e negli atti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.
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Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.
Art. 3.
Principi e modalita' 1. Il processo di attuazione della direttiva 2006/123/CE nell'ambito dell'ordinamento regionale e' finalizzato a rendere effettive al suo interno la liberta' di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del trattato che istituisce la Comunita' europea, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
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la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio regionale in conformita' agli indirizzi della comunicazione della commissione al Consiglio europeo di primavera 'Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione - il rilancio della strategia di Lisbona' - COM (2005) 24 del 2 febbraio 2005;
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la semplificazione amministrativa, in conformita' alla comunicazione della commissione al consiglio, al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni 'Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea' - COM (2006) 689 del 14 novembre 2006, in particolare mediante la creazione di sportelli unici per i prestatori di servizi e l'adozione di procedure elettroniche per l'accesso e l'esercizio alle attivita' di servizio e la divulgazione delle informazioni;
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la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso a un'attivita' di servizi e per il suo esercizio, in conformita' alla comunicazione della commissione al consiglio, al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni 'Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea' - COM (2007) 23 DEF. del 24 gennaio 2007;
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l'effettivita' dei diritti dei destinatari di servizi e, in particolare, dei consumatori, prevedendo misure concrete per sviluppare una politica regionale in materia di qualita' dei servizi;
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la promozione di azioni da parte di soggetti privati in materia di qualita' dei servizi.
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Il recepimento della direttiva 2006/123/CE e' realizzato nell'ordinamento regionale mediante misure legislative, regolamentari e amministrative.
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Gli adempimenti previsti dalla presente legge sono realizzati dalla Regione nell'ambito della leale collaborazione con i diversi livelli istituzionali dello Stato e degli enti locali.
Art. 4.
Censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione 1. Ai fini del recepimento della direttiva 2006/123/CE, in riferimento ai regimi di autorizzazione relativi alle attivita' di servizio incluse nel suo ambito di applicazione e regolati da normativa regionale, tenuto conto del considerando 33 e ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 2, 4 e 17 della direttiva medesima, la giunta regionale dispone:
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il censimento dei procedimenti amministrativi per l'accesso alle attivita' di servizi e per il loro esercizio, nonche' delle relative disposizioni;
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la valutazione della conformita' comunitaria della normativa regionale di riferimento e l'eventuale revisione della medesima in conformita' ai principi e obblighi sanciti dalla direttiva medesima, in particolare agli articoli 9, 14 e 15, relativi a regimi di autorizzazione e a specifici requisiti che influenzano la liberta' di stabilimento, agli articoli 16 e 17, relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi, e agli articoli 24 e 25, concernenti le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e le attivita' multidisciplinari;
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la definizione delle modalita' di svolgimento e i termini perentori di conclusione delle singole fasi di censimento e valutazione; il termine finale del processo di censimento e valutazione deve essere fissato entro il 30 giugno 2009.
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La deliberazione con la quale la giunta regionale da' attuazione al comma 1 e' emanata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed e' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.
Art. 5.
Adeguamento dell'ordinamento regionale 1. In conformita' agli esiti del censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione previsti dall'art. 4, entro il 28 dicembre 2009, l'ordinamento regionale e' adeguato alla direttiva 2006/123/CE mediante l'emanazione di leggi regionali di settore e regolamenti regionali, anche di delegificazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2004.
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Le leggi regionali e i regolamenti di cui al comma 1 sono emanati in conformita' ai principi di cui all'art. 1 e alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 10/2004, nonche' in conformita' ai seguenti ulteriori principi e criteri:
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semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneita', chiarezza e trasparenza delle procedure, al fine di evitare duplicazioni, ridurre ritardi, costi ed effetti dissuasivi all'accesso e all'esercizio di attivita' di servizi;
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accettazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalita' equivalenti o dai quali risulti che un determinato onere o obbligo e' stato assolto in conformita', in particolare, all'art. 5 della direttiva 2006/123/CE;
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svolgimento di tutte le procedure e le formalita' necessarie per l'accesso all'attivita' di servizi e per il suo esercizio attraverso degli sportelli unici, usufruibili da tutti i prestatori di servizi, a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio regionale, nazionale o di altro Stato membro;
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possibilita' di espletare le procedure a distanza e per via elettronica;
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facile accessibilita' per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attivita' di servizi in attuazione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2006/123/CE;
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adozione di adeguate forme di pubblicita', di informazione e di conoscibilita' degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici.
Art. 6.
Rete Natura 2000
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L'art. 3 della direttiva 92/43/CEE e' attuato mediante la realizzazione della Rete Natura 2000.
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La Rete Natura 2000 costituisce un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversita' biologica presente nel territorio dell'Unione europea e, in particolare, alla tutela di habitat, di specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE, nonche' delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente sul territorio dell'Unione europea.
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La Rete Natura 2000 e' formata dalle seguenti aree:
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siti di importanza comunitaria (SIC) e proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), definiti dall'art. 2, lettere m) e m-bis), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche);
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zone speciali di conservazione (ZSC), definite dall'art. 2, lettera n), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997;
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zone di protezione speciale (ZPS) definite dall'art. 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
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Sino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino organico di cui all'art. 6, comma 1, lettera n), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita', trasporto...
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