LEGGE REGIONALE 21 luglio 2008, n. 7 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (legge comunitaria 2007).

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai principi di cui all'art. 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, della direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, della direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e del regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

Art. 2.

Adeguamento della normativa 1. La presente legge da' attuazione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia alle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE e 2006/54/CE nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalle medesime, nonche' dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.

  1. Le disposizioni contenute nella presente legge e negli atti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.

  2. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

    Art. 3.

    Principi e modalita' 1. Il processo di attuazione della direttiva 2006/123/CE nell'ambito dell'ordinamento regionale e' finalizzato a rendere effettive al suo interno la liberta' di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del trattato che istituisce la Comunita' europea, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

    1. la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio regionale in conformita' agli indirizzi della comunicazione della commissione al Consiglio europeo di primavera 'Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione - il rilancio della strategia di Lisbona' - COM (2005) 24 del 2 febbraio 2005;

    2. la semplificazione amministrativa, in conformita' alla comunicazione della commissione al consiglio, al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni 'Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea' - COM (2006) 689 del 14 novembre 2006, in particolare mediante la creazione di sportelli unici per i prestatori di servizi e l'adozione di procedure elettroniche per l'accesso e l'esercizio alle attivita' di servizio e la divulgazione delle informazioni;

    3. la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso a un'attivita' di servizi e per il suo esercizio, in conformita' alla comunicazione della commissione al consiglio, al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni 'Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea' - COM (2007) 23 DEF. del 24 gennaio 2007;

    4. l'effettivita' dei diritti dei destinatari di servizi e, in particolare, dei consumatori, prevedendo misure concrete per sviluppare una politica regionale in materia di qualita' dei servizi;

    5. la promozione di azioni da parte di soggetti privati in materia di qualita' dei servizi.

  3. Il recepimento della direttiva 2006/123/CE e' realizzato nell'ordinamento regionale mediante misure legislative, regolamentari e amministrative.

  4. Gli adempimenti previsti dalla presente legge sono realizzati dalla Regione nell'ambito della leale collaborazione con i diversi livelli istituzionali dello Stato e degli enti locali.

    Art. 4.

    Censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione 1. Ai fini del recepimento della direttiva 2006/123/CE, in riferimento ai regimi di autorizzazione relativi alle attivita' di servizio incluse nel suo ambito di applicazione e regolati da normativa regionale, tenuto conto del considerando 33 e ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 2, 4 e 17 della direttiva medesima, la giunta regionale dispone:

    1. il censimento dei procedimenti amministrativi per l'accesso alle attivita' di servizi e per il loro esercizio, nonche' delle relative disposizioni;

    2. la valutazione della conformita' comunitaria della normativa regionale di riferimento e l'eventuale revisione della medesima in conformita' ai principi e obblighi sanciti dalla direttiva medesima, in particolare agli articoli 9, 14 e 15, relativi a regimi di autorizzazione e a specifici requisiti che influenzano la liberta' di stabilimento, agli articoli 16 e 17, relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi, e agli articoli 24 e 25, concernenti le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e le attivita' multidisciplinari;

    3. la definizione delle modalita' di svolgimento e i termini perentori di conclusione delle singole fasi di censimento e valutazione; il termine finale del processo di censimento e valutazione deve essere fissato entro il 30 giugno 2009.

  5. La deliberazione con la quale la giunta regionale da' attuazione al comma 1 e' emanata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed e' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.

    Art. 5.

    Adeguamento dell'ordinamento regionale 1. In conformita' agli esiti del censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione previsti dall'art. 4, entro il 28 dicembre 2009, l'ordinamento regionale e' adeguato alla direttiva 2006/123/CE mediante l'emanazione di leggi regionali di settore e regolamenti regionali, anche di delegificazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2004.

  6. Le leggi regionali e i regolamenti di cui al comma 1 sono emanati in conformita' ai principi di cui all'art. 1 e alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 10/2004, nonche' in conformita' ai seguenti ulteriori principi e criteri:

    1. semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneita', chiarezza e trasparenza delle procedure, al fine di evitare duplicazioni, ridurre ritardi, costi ed effetti dissuasivi all'accesso e all'esercizio di attivita' di servizi;

    2. accettazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalita' equivalenti o dai quali risulti che un determinato onere o obbligo e' stato assolto in conformita', in particolare, all'art. 5 della direttiva 2006/123/CE;

    3. svolgimento di tutte le procedure e le formalita' necessarie per l'accesso all'attivita' di servizi e per il suo esercizio attraverso degli sportelli unici, usufruibili da tutti i prestatori di servizi, a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio regionale, nazionale o di altro Stato membro;

    4. possibilita' di espletare le procedure a distanza e per via elettronica;

    5. facile accessibilita' per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attivita' di servizi in attuazione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2006/123/CE;

    6. adozione di adeguate forme di pubblicita', di informazione e di conoscibilita' degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici.

    Art. 6.

    Rete Natura 2000

  7. L'art. 3 della direttiva 92/43/CEE e' attuato mediante la realizzazione della Rete Natura 2000.

  8. La Rete Natura 2000 costituisce un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversita' biologica presente nel territorio dell'Unione europea e, in particolare, alla tutela di habitat, di specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE, nonche' delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente sul territorio dell'Unione europea.

  9. La Rete Natura 2000 e' formata dalle seguenti aree:

    1. siti di importanza comunitaria (SIC) e proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), definiti dall'art. 2, lettere m) e m-bis), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche);

    2. zone speciali di conservazione (ZSC), definite dall'art. 2, lettera n), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997;

    3. zone di protezione speciale (ZPS) definite dall'art. 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

  10. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino organico di cui all'art. 6, comma 1, lettera n), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita', trasporto...

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