LEGGE REGIONALE 18 giugno 2008, n. 7 - Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari.

(Pubblicata nel suppl. ord. n.75 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 28 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 3, 34 e 117 della Costituzione, della normativa statale e comunitaria vigente in materia e dell'art. 7, comma 2, lettera h), dello statuto, disciplina il sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari e per l'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, fondato sulla centralita' dello studente e volto, attraverso la rimozione di ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, a rendere effettivo tale diritto, con particolare riguardo agli studenti capaci e meritevoli sprovvisti o carenti di mezzi e agli studenti che si trovano in condizioni di disabilita'.

Art. 2.

Criteri e obiettivi 1. Il sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni di cui all'art. 1 e' informato ai criteri di equita', pari opportunita', sussidiarieta', efficacia, efficienza, economicita' e, in particolare, favorisce:

  1. il potenziamento delle risorse a sostegno degli studenti, con priorita' per i capaci e meritevoli privi o carenti di mezzi;

  2. l'integrazione degli studenti in condizioni di disabilita', anche attraverso la destinazione di una quota parte delle risorse finanziarie disponibili per specifiche iniziative finalizzate ad interventi, servizi e prestazioni nonche' la determinazione di requisiti di merito individualizzati e di particolari criteri relativamente alle condizioni economiche e personali;

  3. il potenziamento delle opportunita' di esperienze didattico-formative e di ricerca delle universita', anche attraverso il sostegno alla partecipazione degli studenti a programmi di mobilita' regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale;

  4. il sostegno alle attivita' di orientamento in ingresso, nel corso degli studi universitari, e, in collaborazione con le istituzioni preposte, di inserimento nel lavoro;

  5. il sostegno alle attivita', culturali e sportive, e ai servizi didattico-formativi delle universita', compresi quelli promossi da altre istituzioni in ambito regionale;

  6. il potenziamento del sostegno abitativo e delle strutture residenziali in favore degli studenti fuori sede, da realizzare anche in collaborazione con i comuni sede di strutture universitarie;

  7. la promozione di forme di partecipazione alle decisioni e di controllo, da parte degli studenti, sulla qualita' e sull'efficacia dei servizi offerti.

    Art. 3.

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intendono:

  8. per 'diritto agli studi universitari', il diritto agli studi universitari e all'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

  9. per 'Laziodisu', l'ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio, ai sensi dell'art. 55 dello statuto;

  10. per 'Adisu', le articolazioni territoriali di Laziodisu;

  11. per 'CRUL', il comitato regionale di coordinamento delle universita' del Lazio istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59);

  12. per 'Universita'', le universita' statali e non statali legalmente riconosciute;

  13. per 'istituti universitari', gli istituti universitari facenti parte del CRUL;

  14. per 'istituzioni di alta cultura', le istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

  15. per 'altre istituzioni', gli istituti universitari e le istituzioni di alta cultura di cui alle lettere f) e g);

  16. per 'piano triennale', il piano regionale triennale degli interventi per il diritto agli studi universitari;

  17. per 'piano annuale', il piano regionale annuale degli interventi per il diritto agli studi universitari.

    Art. 4.

    Ruolo della Regione 1. La Regione svolge il ruolo di ente di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di direttiva, di vigilanza e controllo in materia di diritto agli studi universitari.

    1. La Regione, in particolare, pone in essere attivita' e strumenti di valutazione, monitoraggio ed implementazione del sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'art. 6 con il sistema informatico e statistico di settore, coordinato con il sistema statistico regionale previsto dalla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47 (sistema statistico regionale SISTAR Lazio) e successive modifiche.

    2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, promuove, altresi', progetti, forme di collaborazione e cooperazione con le universita' e le altre istituzioni nonche' con gli enti locali e le regioni, in ambito comunitario ed internazionale.

    3. La Regione, per favorire la piena attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, provvede:

  18. ad attivare in via sperimentale, nell'ambito della carta giovani prevista dall'art. 41 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) e successive modifiche, specifici servizi e agevolazioni rivolti agli studenti universitari;

  19. ad istituire, presso l'assessorato competente in materia di diritto agli studi universitari, il tavolo di consultazione delle associazioni universitarie, composto dai rappresentanti delle suddette associazioni che siano iscritte nel registro regionale di cui all'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) o che siano rappresentate in seno agli organi centrali delle universita' o delle altre istituzioni.

    Art. 5.

    Ruolo di Laziodisu e delle Adisu 1. Laziodisu e le Adisu, disciplinate al capo II, al fine di dare completa realizzazione al principio di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, assicurano l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'art. 6.

    1. Laziodisu svolge, altresi', il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari, provvedendo a stabilire le regole generali di gestione e le procedure amministrative, nel rispetto dei criteri di economicita', efficacia ed efficienza, e a controllare la relativa applicazione in ambito territoriale.

    Art. 6.

    Interventi, servizi e prestazioni 1. La Regione favorisce lo sviluppo del diritto agli studi universitari attraverso gli interventi, i servizi e le prestazioni, attuati da Laziodisu e dalle relative Adisu ai sensi dell'art. 8, di seguito indicati:

  20. rivolti agli studenti, mediante concorso pubblico, quali in particolare:

    1) borse di studio;

    2) posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialita';

    3) prestiti d'onore;

    4) contributi per la mobilita' internazionale;

  21. rivolti alla generalita' degli studenti, quali in particolare:

    1) ristorazione;

    2) medicina preventiva e assistenza psicologica, promosse anche in raccordo con le aziende unita' sanitarie locali (AUSL) e con i policlinici universitari;

    3) informazione ed orientamento formativo e al lavoro, promossi in collaborazione con le universita' e le altre istituzioni nonche' con gli enti pubblici competenti in materia;

    4) supporto alle attivita', culturali e sportive, e ai servizi didattico-formativi delle universita', delle associazioni studentesche, culturali, di volontariato e delle altre istituzioni, anche con riferimento agli studenti stranieri;

    5) agevolazioni finalizzate all'attuazione di programmi universitari per la mobilita' degli studenti;

    6) agevolazioni per il trasporto;

    7) sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, dei servizi di cui alla lettera a);

    8) fornitura di ausili e supporti specialistici per studenti disabili;

    9) servizio per le locazioni delle strutture immobiliari, da attivare anche mediante convenzioni con i comuni sede dell'universita' o dell'istituzione di riferimento e con le associazioni studentesche, dei proprietari e degli inquilini, nonche' con enti pubblici o privati senza fini di lucro, che garantiscono condizioni contrattuali di locazione conformi agli indirizzi fissati da Laziodisu, comprendente, in particolare:

    9.1) collegamento tra i locatori e gli studenti;

    9.2) informazione e supporto nella ricerca di alloggi, nonche' consulenza nella stipulazione dei contratti a canone agevolato per studenti fuori sede non beneficiari dei servizi abitativi;

    9.3) assistenza legale agli studenti che denunciano situazioni di locazione non regolare;

  22. gestione e manutenzione ordinaria degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari;

  23. manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari nel limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera h);

  24. manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari oltre il limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell'art.

    10, comma 2, lettera h);

  25. progettazione, realizzazione, potenziamento e ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese quelle di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e successive modifiche.

    Art. 7.

    Soggetti beneficiari 1. Gli interventi, i servizi e le prestazioni indicati all'art. 6 sono rivolti, con riferimento alle varie tipologie, agli studenti iscritti presso le universita' e le altre istituzioni che hanno sede legale nella Regione Lazio e rilasciano titoli di studio aventi...

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