LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 6 - Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 7 giugno 2008) Art. 1.

Finalita' e oggetto 1. La Regione, al fine di salvaguardare l'ambiente, il territorio e la salute degli abitanti, promuove ed incentiva la sostenibilita' energetico-ambientale nella progettazione e realizzazione di opere edilizie pubbliche e private, individuando e promuovendo l'adozione e la diffusione di principi, modalita' e tecniche proprie dell'architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi compresi quelli tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici in conformita' a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche.

  1. Ai fini di cui al comma 1, la Regione definisce altresi' un sistema di valutazione e certificazione della sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici.

    Art. 2.

    Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di bioedilizia 1. Ai fini della presente legge per interventi di edilizia sostenibile, di architettura sostenibile e di bioedilizia si intendono gli interventi che soddisfano i seguenti requisiti:

    a) perseguire uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio, dell'ambiente urbano e dell'intervento edilizio;

    b) tutelare l 'identita' storica degli agglomerati urbani e favorire il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici;

    c) favorire il risparmio energetico e l 'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

    d) realizzare risparmi sul consumo di acqua potabile, attraverso il recupero e il riutilizzo delle acque piovane, il riutilizzo, per usi compatibili, delle acque grigie e sistemi di trattamento delle acque di scarico;

    e) garantire il benessere, la salute e la sicurezza degli occupanti;

    f) ricercare e applicare tecnologie edilizie sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale al fine di soddisfare le necessita' del presente senza compromettere quelle delle future generazioni;

    g) utilizzare materiali, tecniche costruttive, componenti per l'edilizia, impianti, elementi di finitura e arredi fissi biocompatibili, sostenibili, ecologici e non nocivi per la salute;

    h) privilegiare l'impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell'edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico.

    Art. 3.

    Sostenibilita' energetico ambientale negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica 1. Gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e comunale, nonche' i regolamenti edilizi, nell'ambito dei rispettivi contenuti previsti dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, perseguono e promuovono la sostenibilita' energetico ambientale nelle trasformazioni territoriali e urbanistiche.

  2. Ai fini di cui al comma 1, il processo di pianificazione garantisce:

    a) l'ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;

    b) la compatibilita' dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l'integrita' fisica e con la identita' storico-culturale del territorio stesso;

    c) il miglioramento della qualita' ambientale, architettonica e della salubrita' degli insediamenti;

    d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;

    e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l'occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione;

    f) il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici nonche' la prevenzione dei rischi ambientali.

  3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 38/1999, gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e comunale generale sono definiti anche sulla base di indagini territoriali ed ambientali aventi lo scopo di valutare le trasformazioni indotte nell'ambiente dai processi di urbanizzazione, corredate da analisi di settore quali analisi dei fattori ambientali, naturali e climatici del territorio, analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche con particolare riferimento all'uso di fonti rinnovabili, analisi dei fattori di rischio ambientale di natura antropica, analisi delle risorse e delle produzioni locali.

    Art. 4.

    Risparmio idrico 1. La Giunta regionale, in collaborazione con gli organismi competenti e sentite le commissioni consiliari competenti, individua i criteri e le modalita' di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale, in particolare attraverso:

    a) la predisposizione di misure atte a verificare la qualita' e l'efficienza delle reti di distribuzione, anche attraverso il monitoraggio dei consumi;

    b) l'individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi di acqua potabile e per gli scarichi immessi nella rete fognaria ed i relativi sistemi di controllo;

    c) la promozione dell'utilizzo di tecniche di depurazione naturale;

    d) l'utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie.

  4. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui rispettivamente all'art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e' obbligatorio:

    a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi...

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