LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 5 - Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 7 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e oggetto 1. La Regione agevola e sostiene la competitivita' del sistema produttivo laziale e promuove politiche a favore dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) basate sul principio della responsabilita' sociale, anche attraverso la conclusione di accordi commerciali internazionali, nel rispetto dei diritti umani, della tutela della salute, della conservazione delle risorse ambientali, della salvaguardia dei diritti dei lavoratori e dei minori.

  1. Per il perseguimento della finalita' di cui al comma 1, la presente legge, in conformita' alla normativa comunitaria vigente ed ai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, ai sensi dell'art. 88 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), promuove forme di aggregazione tra le PMI laziali e disciplina gli interventi a sostegno dell'internazionalizzazione delle stesse in forma singola o aggregata e della valorizzazione della qualita' delle produzioni e del lavoro.

    Art. 2.

    Programmazione degli interventi 1. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di internazionalizzazione delle PMI e previa attivazione delle forme di consultazione di cui all'art. 7, adotta il programma degli interventi di sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI definendo le aree target, i paesi prioritari, i settori focus ed individuando:

    a) interventi indiretti di internazionalizzazione del sistema produttivo laziale, consistenti in iniziative regionali da attuare anche in accordo con altri enti ed organismi operanti a livello regionale e statale;

    b) interventi diretti di sostegno, consistenti nella concessione, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 9, di contributi alle PMI, in forma aggregata e a loro associazioni o consorzi, per consentire la piu' ampia partecipazione possibile e massimizzare l' intervento regionale.

  2. Il programma degli interventi, in particolare, individua:

    a) gli interventi da realizzare, specificando eventuali priorita' tra gli stessi;

    b) i Paesi esteri obiettivo della promozione della qualita' dell'export laziale;

    c) le indicazioni per l'elaborazione e l'attuazione dei singoli progetti di intervento;

    d) le eventuali iniziative in difesa delle produzioni regionali all'estero, con particolare riguardo a contraffazioni e violazioni dei diritti relativi alla proprieta' industriale ed intellettuale, nei limiti delle competenze regionali;

    e) le relative coperture finanziarie.

    Art. 3.

    Interventi indiretti 1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), consistono, in particolare, in progetti per:

    a) la realizzazione di attivita' di promozione del sistema economico produttivo laziale all'estero, di valorizzazione internazionale delle produzioni, del lavoro e del territorio regionale, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi di programma, intese operative e convenzioni per l'attuazione di iniziative in collaborazione con enti e organismi regionali, statali e internazionali;

    b) lo sviluppo di progetti volti a diffondere e migliorare la cultura...

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