LEGGE REGIONALE 19 marzo 2008, n. 4 - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attivita' professionali della pesca e dell'acquacoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 28 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e del criterio di compatibilita' ecologica di cui all'art. 8, comma 1, dello Statuto, detta disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attivita' professionali della pesca e dell'acquacoltura, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive comunita'.

  1. La presente legge persegue, attraverso la concertazione con le forze sociali, economiche e con le organizzazioni sindacali nonche' attraverso la promozione della cooperazione e dell'associazionismo, le seguenti finalita':

    1. migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operatori del settore, con particolare riferimento alla prevenzione e alla sicurezza a bordo delle navi da pesca, nonche' la formazione e la qualificazione degli operatori stessi;

    2. incrementare l'occupazione dell'intera filiera ittica, anche attraverso la promozione della multifunzionalita' delle imprese interessate;

    3. tutelare il consumatore;

    4. valorizzare i prodotti ittici regionali e tutelare la qualita' degli stessi;

    5. salvaguardare gli ecosistemi acquatici regionali, perseguire l'equilibrio durevole tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento e sostenere la ricerca scientifica ed economica per lo sviluppo di modelli di produzione sostenibile e di nuove tecnologie, per la valutazione dei rischi e della vulnerabilita' del territorio nonche' per la protezione degli ambienti acquatici;

    6. fornire alle imprese della pesca e dell'acquacoltura opportunita' di crescita, sviluppo e competitivita', anche attraverso la creazione di una rete di servizi e di assistenza tecnica;

    7. promuovere e incentivare il processo di internazionalizzazione delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle regioni del bacino mediterraneo.

  2. Con l'espressione 'attivita' professionali della pesca e dell'acquacoltura' s'intendono le attivita' esercitate dall'imprenditore ittico di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).

    Art. 2.

    Interventi 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, la Regione direttamente o attraverso altri soggetti attua i seguenti interventi:

    1. promuove la costituzione dei distretti di pesca di cui all'art. 6;

    2. incentiva le attivita' relative alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, attraverso la concessione dei contributi di cui all'art. 8, anche per favorire la cooperazione e l'associazionismo, l'adeguamento dello sforzo di pesca e le misure in favore dei lavoratori e delle imprese;

    3. promuove l'acquacoltura biologica, come disciplinata dalla normativa comunitaria, attraverso la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera g);

    4. incentiva le attivita' della pescaturismo e dell'ittiturismo, attraverso la concessione dei contributi di cui all'art. 9;

    5. incentiva, altresi', iniziative volte a favorire l'occupazione e altre iniziative previste dall'ordinamento comunitario, attraverso la concessione dei contributi di cui all'art. 10;

    6. favorisce l'accesso al credito relativo alle attivita' del settore ittico mediante l'istituzione del fondo di rotazione di cui all'art. 19;

    7. promuove sistemi di etichettatura e di tracciabilita' dei prodotti ittici, anche attraverso i consorzi volontari di tutela, istituisce il marchio regionale di qualita' denominato 'Prodotti ittici del Lazio', promuove ed organizza campagne di educazione alimentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 11;

    8. promuove la ristrutturazione e l'ammodernamento delle attrezzature dei porti di pesca, ai fini di una migliore gestione delle attivita' ittiche e dei servizi connessi;

    9. promuove iniziative e progetti di studi, ricerca e sperimentazione nel settore, anche attraverso l'osservatorio faunistico regionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche;

    10. promuove, attraverso l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla l.r.

    2/1995 e successive modifiche, le attivita' della pesca e dell'acquacoltura responsabile e i controlli sulla qualita' dei prodotti ittici e dei processi dell'intera filiera ittica, apportando, a tal fine, alla medesima legge regionale le modifiche di cui all'art. 16, comma 2.

    Art. 3.

    Piano annuale per la pesca e l'acquacoltura 1. La Regione individua gli obiettivi strategici che intende perseguire e le relative risorse, nonche' la determinazione degli interventi nel piano annuale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato 'piano annuale'.

  3. La Giunta regionale predispone lo schema del piano annuale, sentito il Tavolo blu di cui all'art. 4. Il piano annuale e' adottato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente in materia di pesca ed acquacoltura.

  4. Il piano annuale, tra l'altro, specifica:

    1. la ripartizione delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie per ambiti tematici e territoriali d'intervento, con riferimento ai distretti di pesca di cui all'art. 6;

    2. gli interventi la cui attuazione e' riservata all'amministrazione regionale e gli interventi alla cui attuazione provvedono altri soggetti, ivi compresi, gli enti locali, gli istituti di ricerca pubblici e privati, le autonomie funzionali e 1'ARSIAL, anche attraverso apposite convenzioni, contratti o accordi di programma, progetti pilota, nel rispetto della normativa vigente in materia;

    3. gli interventi che la Regione intende attuare tramite le cooperative, i consorzi e le associazioni delle imprese nonche' tramite gli altri operatori del...

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