DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2008, n. 13 - Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 27 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 2008) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 38-9364 del 1° agosto 2008;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 27 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), individua e disciplina le ulteriori fattispecie alle quali, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione Piemonte, sono applicati gli istituti della dichiarazione di inizio di attivita' o del silenzio assenso, secondo i principi contenuti negli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificati dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

  1. Sono, altresi', individuati i casi in cui trova applicazione la riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi.

    Art. 2.

    Principi e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina gli istituti di semplificazione amministrativa indicati all'art. 1, al fine di:

    1. ridurre il numero delle fasi procedimentali;

    2. regolare in modo uniforme i procedimenti dello stesso tipo di competenza di strutture regionali diverse;

    3. ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti;

    4. facilitare il funzionamento dei processi, sotto il profilo organizzativo.

      Art. 3.

      Elenco dei procedimenti semplificati 1. La dichiarazione di inizio attivita' si applica ai seguenti procedimenti amministrativi:

    5. autorizzazione per la commercializzazione, distribuzione e vendita di GPL in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne (articoli 2, comma 1, lettera b), 3, 8, 9, 13 e 14 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128);

    6. autorizzazione per l'abilitazione a centro autorizzato di assistenza agricola (d.g.r. n. 43-3954 del 17 settembre 2001).

  2. Il silenzio assenso si applica ai seguenti procedimenti amministrativi:

    1. autorizzazione preventiva per rilascio concessioni edilizie per...

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