LEGGE REGIONALE 11 marzo 2008, n. 2 - Norme per il contenimento dei prezzi al consumo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 21 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La Regione, nel quadro delle iniziative volte al mantenimento del potere di acquisto, in particolare da parte delle fasce deboli della popolazione, attua una politica di incentivi in favore del commercio al minuto dei generi facenti parte di un paniere definito sulla base dei consumi prevalenti delle fasce di reddito fino a milleduecento euro.

  1. La politica di cui al comma 1 e' attuata attraverso i provvedimenti di cui alla presente legge.

    Art. 2.

    Incentivi agli esercizi di vendita al dettaglio 1. Alle grandi, medie e piccole strutture di vendita al dettaglio che, in forma singola o associata, aderiscono, attraverso convenzioni stipulate con i comuni, a forme di blocco o di riduzione dei prezzi di vendita dei prodotti inseriti nel paniere di cui all'art. 3 e' concesso, nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio, un contributo, fino al cinque per cento della spesa sostenuta, per la realizzazione di campagne pubblicitarie volte ad informare i consumatori delle opportunita' di risparmio offerte.

  2. I comuni, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, valutano la possibilita' di prevedere agevolazioni tributarie nei confronti delle imprese di cui al comma 1.

    Art. 3.

    Definizione del paniere 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, definisce i prodotti da inserire nel paniere nel rispetto dei seguenti criteri:

    1. prodotti di largo e generale consumo da parte dei cittadini a basso reddito;

    2. prodotti, anche non di prima necessita', che concorrano alla crescita socio-culturale dei cittadini;

    3. individuazione, a difesa dei consumatori, di standard di qualita' dei prodotti inseriti nel paniere.

  3. Per la definizione dei prodotti da inserire nel paniere, la Giunta regionale fa riferimento, oltre che ai dati ufficiali dell'ISTAT sull'aumento del costo della vita, anche a studi e ricerche svolte da istituti specializzati di comprovata esperienza e serieta', o da strutture regionali, che prendano in esame l'incidenza dell'inflazione per fasce di reddito.

    Art. 4.

    Compiti dell'osservatorio regionale per il commercio e per i pubblici esercizi 1. Ai fini della presente legge, l'osservatorio regionale per il commercio e per i pubblici esercizi di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 18...

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