LEGGE REGIONALE 3 giugno 2008, n. 33 - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 «Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 dell'11 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) 1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) e' aggiunto il seguente:

'2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, ai fini della presente legge si intendono per:

  1. acquifero: corpo roccioso, costituito da una o piu' litologie, con caratteristiche tali da consentire l'assorbimento, l'immagazzinamento, il deflusso e la restituzione o l'estrazione della risorsa idrica sotterranea in quantita' apprezzabili;

  2. giacimento: e' un acquifero che contiene una risorsa idrica con caratteristiche peculiari e corrispondenti alle definizioni di cui al comma 1 e in situazioni geomorfologiche e di assetto geologico tali da permetterne la coltivazione in condizioni economiche vantaggiose;

  3. bacino di ricarica: area in cui avviene l'assorbimento e quindi la ricarica diretta o indiretta di un acquifero da parte di acque meteoriche o superficiali. Quando interessa piu' bacini imbriferi si parla di bacino idrogeologico;

  4. coltivazione di un giacimento: tutte le operazioni atte alla captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 e al loro corretto sfruttamento.'.

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 38/2004

    1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n.

    38/2004 e' sostituita dalla seguente:

    'b) a fornire la necessaria assistenza tecnica ai comuni per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, in particolare per l'esercizio delle funzioni istruttorie nei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione; '.

    2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2004 sono aggiunti i seguenti:

    '3-bis. Il giacimento oggetto della concessione e' cancellato dal patrimonio indisponibile della Regione qualora il comune, d'ufficio o su istanza dei titolari della concessione o dei proprietari dei terreni sui quali insiste la concessione stessa, accerti la mancanza del requisito relativo al mantenimento delle caratteristiche di cui all'art. 3.

    3-ter. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 3-bis, il comune si avvale delle strutture regionali territoriali e comunica tempestivamente alla Giunta regionale l'assenza dei requisiti richiesti per la cancellazione del bene dal patrimonio indisponibile della Regione.'.

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 38/2004

    1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 38/2004 e' sostituito dal seguente:

    '2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, la Regione detta, nell'ambito del piano di indirizzo territoriale di cui all'art. 48, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), specifiche prescrizioni per l'individuazione dei sistemi territoriali funzionali all'utilizzazione ed alla tutela delle risorse termali ed idrotermali, individuando, altresi', gli obiettivi e gli indirizzi per lo sviluppo e la gestione di tali risorse, nonche' gli elementi per la valutazione integrata di cui all'art. 11 della legge regionale n. 1/2005.'.

    2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 38/2004 e' sostituito dal seguente:

    '3. La Regione garantisce la coerenza delle attivita' disciplinate dalla presente legge con gli atti di programmazione previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).'.

    Art. 4.

    Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 38/2004

    1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2004 e' inserita la seguente:

    'a-bis) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonche' le proprieta' favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualita' particolari; '.

    2. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente:

    '5-bis. Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta di riconoscimento di acqua minerale naturale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali).'.

    Art. 5.

    Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 38/2004

    1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente:

    'Art. 8-bis (Disposizioni relative al rilascio di permessi di ricerca in prossimita' di altri permessi o concessioni). - 1. In prossimita' di permessi di ricerca e di concessioni in essere anche in riferimento ai territori dei comuni limitrofi, il comune competente non procede al rilascio di nuovi permessi qualora sia verificata in corso di istruttoria, anche in via presuntiva ovvero sulla base del quadro idrogeologico di dettaglio basato sui dati disponibili, la non sostenibilita' in termini quantitativi e qualitativi.'.

    Art. 6.

    Inserimento dell'art. 8-ter nella legge regionale n. 38/2004

    1. Dopo l'art. 8-bis della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente:

    'Art. 8-ter (Requisiti del richiedente). - 1. Il permesso di ricerca puo' essere rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta, sia esso persona fisica o societa' legalmente costituita, purche' dimostri, mediante la presentazione di un programma di ricerca e di ogni ulteriore titolo od elemento atto a comprovarla, l'idoneita' tecnica, economica e professionale ed altresi' il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 14, comma 11.

    2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto interessato al rilascio del permesso di ricerca e' tenuto a dimostrare il possesso sia dei requisiti morali, che di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, allegando all'istanza presentata al comune competente la documentazione prevista dal regolamento di cui all'art.

    49.

    3. Il permesso di ricerca e' rilasciato previa presentazione di polizza fideiussoria corrispondente almeno al 20 per cento dell'importo totale degli investimenti previsti nel programma di ricerca di cui al comma 1.'.

    Art. 7.

    Inserimento dell'art. 8-quater nella legge regionale n. 38/2004

    1. Dopo l'art. 8-ter della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente:

    'Art. 8-quater (Istanze concorrenti). - 1. L'istanza di permesso di ricerca e' soggetta a pubblicazione con le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 49.

    2. Due o piu' istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresi' presentate, pena l'inammissibilita', non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima istanza all'albo pretorio dei comuni interessati per territorio dalla ricerca.

    3. Nei casi di cui al comma 1, a parita' di altre condizioni, prevale, ai fini del rilascio del permesso di ricerca, la priorita' nella presentazione dell'istanza.'.

    Art. 8.

    Inserimento dell'art. 8-quinquies nella legge regionale n. 38/2004

    1. Dopo l'art. 8-quater della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente:

    'Art. 8-quinquies (Obblighi del titolare del permesso relativi allo svolgimento dei lavori). - 1. Il titolare del permesso di ricerca e' tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi sia al comune competente che ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati.

    2. Il titolare del permesso di ricerca provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti; egli e' tenuto altresi' a comunicare immediatamente e per iscritto l'avvenuta provvisoria captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere, ed a provvedere agli adempimenti ulteriori di cui al regolamento regionale previsto dall'art. 49.

    3. Il titolare del permesso di ricerca e' tenuto, in ogni caso di cessazione dell'attivita' di ricerca, a provvedere, a proprie spese, al ripristino ambientale dei siti interessati dalle operazioni di ricerca ed alla messa in sicurezza delle opere di presa eventualmente realizzate.

    4. Al fine di evitare il rischio di danni o contaminazioni di giacimenti minerari naturalmente protetti, le operazioni di perforazione dei pozzi esplorativi e di chiusura dei pozzi non piu' in uso, devono essere svolte, a cura del titolare del permesso, da personale adeguatamente qualificato.'.

    Art. 9.

    Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 38/2004

    1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 38/2004 e' sostituito dal seguente:

    '1. I comuni disciplinano, con proprio regolamento, il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, che deve in ogni caso concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio del permesso di ricerca, i comuni si avvalgono delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione. Fermo restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, il permesso e' rilasciato previo parere obbligatorio dei soggetti titolari delle funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano, delle autorita' d'ambito territoriale ottimale (AATO), e delle province in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, delle funzioni in materia di tutela del suolo ai sensi della legge regionale dell'11 dicembre 1998, n. 91 (Norme in materia di difesa del suolo) e delle funzioni concessorie...

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