DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 30 - Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 30 maggio 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro);

Dato atto che la medesima legge regionale n. 38/2007 demanda ad apposito regolamento di attuazione la disciplina dell'attivita' contrattuale della Regione e degli enti dipendenti, secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 1 lettera f);

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 21 aprile 2008, n. 3 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;

Dato atto che la prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 20 maggio 2008 e constatato che le osservazioni stesse non sono state accolte;

Vista la deliberazione della giunta regionale 26 maggio 2008, n.

404 che approva il regolamento recante attuazione del capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro);

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito e oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l'attivita' contrattuale della Regione, in attuazione dell'art. 66, comma 1, lettera f), della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro), di seguito denominata 'legge'.

  1. I soggetti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), di seguito unitariamente denominati 'enti dipendenti', applicano le disposizioni di cui alle parti I e III del presente regolamento.

    Art. 2.

    Pubblicita' degli atti di gara 1. Nei casi in cui si proceda a procedura aperta, ristretta e negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, il dirigente responsabile del contratto rende disponibile tutta la documentazione di gara sul profilo di committente di cui all'art. 31 della legge, indicando nel bando il relativo indirizzo.

  2. Nelle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e di affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 500.000 il bando e' pubblicato con le modalita' previste dalla normativa nazionale, nonche' nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La documentazione di gara e' resa disponibile sul profilo di committente.

    Art. 3.

    Indagini di mercato 1. Nei casi in cui la normativa nazionale prevede l'effettuazione di indagini di mercato finalizzate all'individuazione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, il dirigente responsabile del contratto predispone e pubblica sul profilo di committente e sul sito dell'osservatorio regionale un avviso, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per acquisire le manifestazioni d'interesse.

  3. Alla consultazione sono invitati i soggetti che hanno manifestato l'interesse.

  4. Per gli affidamenti di lavori pubblici si applicano gli articoli 34, commi 1 e 5.

    Art. 4.

    Nomina e requisiti del responsabile unico del procedimento 1. Il dirigente responsabile del contratto, ove ritenga di non assumere la qualifica di responsabile unico del procedimento, attribuisce l'incarico ad un funzionario assegnato alla propria struttura organizzativa, con competenza professionale adeguata all'oggetto dell'appalto.

  5. Il dirigente individua il responsabile unico del procedimento nella fase di programmazione di cui all'art. 51 della legge, oppure, nella fase di avvio della procedura, con il provvedimento di indizione della gara o con la lettera di invito.

    Art. 5.

    Funzioni del responsabile unico del procedimento 1. Nello svolgimento delle attivita' di propria competenza in ordine al singolo procedimento contrattuale, il responsabile unico del procedimento:

    1. predispone gli atti necessari per l'inserimento dell'appalto nel programma dei contratti di cui all'art. 51 della legge;

    2. propone la procedura di scelta del contraente;

    3. coordina e cura l'attivita' istruttoria per la predisposizione della documentazione di gara;

    4. coordina e cura le attivita' necessarie ad un efficiente e razionale svolgimento della procedura di gara;

    5. coordina e cura in collaborazione con il direttore dell'esecuzione, ove nominato ai sensi della normativa statale, l'esecuzione del contratto e segnala agli organi competenti eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione del contratto o della risoluzione delle controversie;

    6. coordina lo svolgimento della attivita' di collaudo e verifica di conformita' della prestazione e fornisce ai titolari tutte le informazioni utili per l'espletamento di tali attivita' e, nel caso in cui si proceda all'attestazione di regolare esecuzione, conferma l'attestazione emessa dal direttore dell'esecuzione;

    7. per i servizi che prevedono l'impiego diretto di manodopera presso l'amministrazione, verifica in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, il rispetto, da parte dell'impresa esecutrice, delle misure di sicurezza individuate nel documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), dei contratti collettivi e delle norme previdenziali ed assistenziali;

    8. cura la trasmissione all'Osservatorio regionale delle informazioni relative alle procedure contrattuali di sua competenza.

      Art. 6.

      Capitolato speciale d'appalto 1. Il capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 55, comma 3, della legge, contiene, di norma, i seguenti elementi:

    9. l'oggetto della fornitura o del servizio;

    10. le specifiche tecniche o le caratteristiche della prestazione con le modalita' di esecuzione e di consegna in caso di forniture;

    11. l'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell'art. 15 della legge;

    12. il criterio di aggiudicazione dell'appalto;

    13. le modalita' di presentazione dei campioni merceologici, ove necessari;

    14. la durata e la decorrenza del contratto;

    15. le modalita' di collaudo o di verifica di conformita' della prestazione ovvero l'attestazione di regolare esecuzione;

    16. le penalita' applicabili in caso di inadempimento;

    17. i termini e le modalita' di pagamento;

    18. la forma di stipula del contratto;

    19. ogni altro obbligo posto a carico dei contraenti derivante dalla legge o da altre normative.

      Art. 7.

      Direttore dell'esecuzione del contratto 1. Ove ai sensi della normativa statale il responsabile del procedimento non possa svolgere le funzioni di direttore dell'esecuzione, lo stesso e' nominato dal dirigente responsabile del contratto tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D appartenenti al proprio settore o, in mancanza, tra i funzionari assegnati ad altri settori previa intesa con il dirigente responsabile del settore interessato.

  6. Il direttore dell'esecuzione deve avere adeguata preparazione e competenza professionale in relazione alla natura dell'oggetto dell'appalto.

  7. Al direttore dell'esecuzione, ove proceda al collaudo, si applicano le norme in materia di attivita' extraimpiego dei dipendenti regionali.

  8. Nel caso in cui la Regione proceda alla stipula di contratti aperti di cui al capo III, per la nomina del direttore dell'esecuzione viene preso a riferimento l'importo destinato alle prestazioni da rendere alla Regione Toscana - Giunta regionale.

    Art. 8.

    Aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso 1. Quando la gara e' aggiudicata con il criterio del prezzo piu' basso, l'offerta puo' essere formulata in termini di ribasso sull'importo a base di gara, di minor prezzo complessivo oppure di offerta a prezzi unitari.

  9. Quando l'offerta e' a prezzi unitari, la stessa e' formulata su un modulo, predisposto dall'amministrazione, contenente le voci relative alle varie categorie oggetto dell'appalto e le relative quantita', sul quale l'impresa deve indicare i singoli prezzi unitari, il prezzo complessivo e il conseguente ribasso percentuale.

  10. Il presidente di gara, in seduta pubblica, letto ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso, procede all'aggiudicazione provvisoria in base al ribasso percentuale indicato in lettere, che rimane fisso ed invariabile.

  11. L'amministrazione, prima dell'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e alla correzione del prezzo complessivo ove si riscontrino errori di calcolo.

  12. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dalla verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

  13. In caso di discordanza fra il prezzo o il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre prevale l'indicazione in lettere.

  14. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio.

    Art. 9.

    Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa 1. Quando l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, fermo restando per l'offerta economica quanto previsto dall'art. 8 comma 1, la commissione giudicatrice, dopo aver proceduto in seduta pubblica all'ammissione delle imprese, effettua in una o piu' sedute riservate la valutazione tecnica.

  15. Al termine della valutazione tecnica la commissione...

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