LEGGE REGIONALE 19 maggio 2008, n. 27 - Modifiche alla legge regionale n. 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l'anno 2008).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 23 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvatoti IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 17-bis nella legge regionale n. 67/2007

  1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (legge finanziaria per l'anno 2008) e' inserito il seguente:

    'Art. 17-bis (Misure a sostegno della ricerca e dell'innovazione).

    - 1. La disposizione di cui all'art. 36, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2008'), trova applicazione anche nei confronti dell'istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), quale ente che svolge istituzionalmente attivita' di studio e ricerca.'.

    Art. 2.

    Inserimento del Capo V-bis nel titolo IV della legge regionale n.

    67/2007

  2. Dopo il Capo V del Titolo IV della legge regionale n. 67/2007 e' inserito il seguente: 'Capo V-bis - Misure a sostegno del sistema delle infrastrutture portuali e aeroportuali toscane'.

    Art. 3.

    Inserimento dell'art. 21-bis nella legge regionale n. 67/2007

  3. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 67/2007 e' inserito il seguente:

    'Art. 21-bis (Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane). - 1. In attuazione degli strumenti regionali di programmazione e pianificazione, ed al fine di assicurare il potenziamento e la qualificazione del sistema delle infrastrutture toscane per la mobilita', e' autorizzato un contributo straordinario di euro 5.550.000,00 per la realizzazione di interventi ed opere nei porti regionali e per la navigazione interna attribuiti alla competenza degli enti locali ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale l dicembre 1998, n. 88 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

  4. Il consiglio regionale, su proposta della...

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