LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 23 - Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale.

(Pubblicato nel 2° suppll. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 29 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto 1. La presente legge disciplina, in armonia con la Costituzione e secondo i principi generali risultanti dalle leggi della Repubblica in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'organizzazione degli uffici della Giunta e del Consiglio regionale salvaguardando le caratteristiche di autonomia organizzativa previste dallo Statuto.

2. La presente legge detta, altresi', disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale per gli aspetti, connessi al perseguimento degli interessi generali ai quali l'organizzazione e l'azione regionale sono indirizzate, diversi da quelli compresi nella disciplina del rapporto di lavoro di cui al codice civile ed alle altre leggi in materia ovvero regolati dai contratti di lavoro individuali e collettivi.

Art. 2.

Principi e finalita' 1. In attuazione dei principi fondamentali dello Statuto, la disciplina dell'organizzazione degli uffici e le disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale sono volte ad assicurare il rispetto e la realizzazione dei principi di imparzialita', trasparenza, efficienza, efficacia, economicita', responsabilita', semplificazione, partecipazione dei cittadini ai procedimenti, accesso ai documenti amministrativi, coordinamento e collaborazione tra organi e strutture, distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo degli organi di governo e le funzioni di gestione dei dirigenti, per il raggiungimento delle seguenti finalita':

  1. migliorare la capacita' di conoscenza, analisi e risposta alle esigenze di sviluppo e competitivita' della comunita' amministrata, in conformita' al pubblico interesse ed alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini;

  2. accrescere la capacita' di innovazione e flessibilita', per favorire l'attuazione della sussidiarieta' e del decentramento, nonche' del coordinamento e dell'integrazione con le pubbliche amministrazioni locali, con quella nazionale e con quelle operanti a livello europeo ed internazionale;

  3. realizzare il raccordo tra le attivita' di programmazione strategica, quelle di programmazione economico-finanziaria, quelle di gestione e quelle di controllo, al fine di assicurare il monitoraggio e la rendicontazione delle attivita' svolte, in coerenza con gli obiettivi individuati e con i mezzi disponibili;

  4. realizzare la semplificazione dell'organizzazione e delle attribuzioni degli uffici, per favorire la speditezza delle attivita' e la razionalizzazione del costo del lavoro, entro i vincoli della finanza pubblica;

  5. realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane impiegate nelle strutture regionali, promuovendone la formazione e lo sviluppo professionale, favorendone la mobilita' e la rotazione, compatibilmente con le esigenze di funzionalita' dell'ente, e prevedendo meccanismi che ne assicurino la piena responsabilizzazione nel conseguimento dei risultati;

  6. garantire le necessarie dotazioni tecnologiche, con particolare riferimento a quelle dirette a realizzare l'integrazione delle informazioni e dei dati all'interno ed all'esterno dell'ente, assicurandone l'effettivo utilizzo nelle attivita' svolte;

  7. garantire il necessario supporto nella valutazione delle politiche e nelle tecniche di redazione delle leggi e degli atti di alta amministrazione.

    2. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle finalita' stabilite dalla presente legge, gode di autonomia funzionale ed organizzativa che comporta disciplina regolamentare interna ed esercizio autonomo delle competenze attribuite dallo Statuto.

    Art. 3.

    Fonti e poteri di organizzazione 1. Ai sensi dell'art. 96, comma 1, dello Statuto, l'organizzazione regionale e' disciplinata dalla presente legge, che definisce:

  8. i principi, i criteri e le modalita' generali con le quali e' attuata l'organizzazione degli uffici;

  9. l'assetto complessivo delle strutture;

  10. il contenuto generale, le diverse tipologie degli incarichi dirigenziali e le regole generali concernenti le modalita' del loro conferimento e della loro revoca;

  11. la disciplina generale concernente le modalita' di accesso alla dirigenza, di valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dai dirigenti, nonche' di accertamento delle loro responsabilita';

  12. la disciplina generale concernente gli incarichi non dirigenziali;

  13. la disciplina generale concernente l'impiego delle risorse umane nelle strutture organizzative.

    2. L'organizzazione regionale, nel rispetto' dei contratti collettivi nazionali, e' definita, secondo i principi e con le modalita' contenuti nella presente legge, tramite:

  14. i provvedimenti di organizzazione adottati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale per i rispettivi ambiti, che:

    1) definiscono la specifica disciplina delle linee di organizzazione e della gestione del personale;

    2) individuano e istituiscono le strutture organizzative dirigenziali e ne definiscono le modalita' per il conferimento della titolarita', determinando le dotazioni organiche complessive;

  15. gli atti dei dirigenti che definiscono l'organizzazione interna della struttura dai medesimi diretta, ne assicurano il funzionamento, anche tramite il conferimento degli incarichi di posizioni organizzative non dirigenziali e l'adozione di tutte le misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro del personale, secondo le direttive, i criteri e le modalita' definiti nei provvedimenti di organizzazione.

    Art. 4.

    Criteri di organizzazione e gestione del personale 1. I provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali e di gestione del relativo personale attuano i principi e le finalita' di cui all'art. 2, nel rispetto dei seguenti criteri:

  16. funzionalita' e flessibilita' nell'articolazione delle strutture rispetto ai compiti, agli obiettivi, ai programmi e ai progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa, anche tramite periodiche verifiche e modificazioni in relazione ai programmi operativi e all'assegnazione delle risorse;

  17. raccordo e cooperazione tra gli organi politico-amministrativi e quelli di gestione, pur nella distinzione delle diverse responsabilita' di indirizzo e di gestione, al fine del raggiungimento degli obiettivi;

  18. razionalizzazione e snellimento delle procedure, con particolare riferimento all'obiettivo della riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi, anche attraverso una ricerca sistematica di semplificazione;

  19. collegamento delle attivita' delle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna, utilizzando lo sviluppo di sistemi informativi e di telecomunicazione mediante l'infrastruttura regionale e la rete unitaria della pubblica amministrazione, al fine di promuovere servizi di interscambio informativo con i soggetti pubblici e privati e mettere a disposizione banche dati e servizi condivisi;

  20. monitoraggio delle attivita' svolte dalle strutture, dei loro costi e dei loro risultati, con modalita' che assicurino, con riferimento alle diverse responsabilita' degli organi di direzione politico-amministrativa e di gestione, analisi sia strategiche, per la rideterminazione di obiettivi, programmi e progetti, sia gestionali, anche per l'attuazione di meccanismi premianti e di valutazione del personale;

  21. armonizzazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea;

  22. analisi e valutazione dei mutamenti nell'organizzazione e nelle dotazioni degli uffici a seguito dell'attuazione dei processi di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali e di esternalizzazione dei servizi;

  23. pari opportunita' per tutti in ordine agli accessi all'impiego, ai percorsi formativi e professionali, ed al trattamento sul lavoro.

    2. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Regione sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo Il, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, dalle leggi sulle mansioni, sull'incompatibilita' e sul cumulo di impieghi ed incarichi nonche' dai contratti collettivi ed individuali di lavoro, garantendo altresi' il rispetto delle pari opportunita' per tutti.

    Art. 5.

    Provvedimenti di organizzazione 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali di rispettiva competenza, mediante i quali, in attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge ed al di fuori delle materie di competenza della contrattazione collettiva, individuano e disciplinano:

  24. le dotazioni organiche complessive, il numero e le attribuzioni delle strutture dirigenziali, stabili o temporanee, da definire in relazione agli obiettivi ed ai programmi di attivita' ed in coerenza con le risorse finanziarie stanziate nei bilanci, il numero e le attribuzioni dei dirigenti;

  25. le strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa;

  26. le modalita' di istituzione delle strutture organizzative;

  27. le modalita' ed i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali a personale interno ed esterno all'amministrazione, ivi compresi i Capi di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta regionale;

  28. le modalita' e le procedure per l'assunzione del personale;

  29. le modalita' e le procedure per l'accesso alla dirigenza;

  30. il sistema di valutazione dei dirigenti, ivi compresi la composizione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione;

  31. il sistema dei controlli sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti;

  32. procedimenti per l'accertamento delle responsabilita' dirigenziali e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, compreso il funzionamento del Comitato dei garanti di cui all'art. 26;

  33. criteri per l'attuazione della mobilita' interna ed esterna;

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