LEGGE REGIONALE 30 aprile 2008, n. 22 - Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 7 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 35/2000
-
L'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive) e' sostituito dal seguente:
'Art. 1 (Oggetto e finalita). - 1. La presente legge disciplina l'intervento della Regione nell'economia toscana con le finalita' di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella femminile, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.
-
Tali finalita' sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione:
-
delle risorse endogene regionali:
-
del sistema delle imprese;
-
delle realta' istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali;
-
dei fattori di competitivita' regionale con particolare riferimento all'innovazione tecnologica, formale, organizzativa e finanziaria e all'internazionalizzazione del sistema regionale.
-
-
La presente legge individua i principi che regolano gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive regionali, e ne promuove i contenuti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, delle autonomie funzionali e di loro soggetti terzi.'.
Art. 2.
Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 35/2000
-
L'art. 2 della legge regionale n. 35/2000 e' sostituito dal seguente:
'Art. 2 (Piano regionale dello sviluppo economico). - 1. Il piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) realizza le politiche economiche definite dal programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di industria, artigianato, commercio, turismo, cooperazione e servizi, assumendone le priorita', perseguendone gli obiettivi e applicandone i criteri di intervento, per il periodo di riferimento.
-
Il PRSE e' approvato, su proposta della giunta regionale, dal consiglio regionale ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n.
49 (norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche. Il PRSE e' soggetto a modifiche od integrazioni, che la giunta regionale puo' proporre al consiglio regionale in conseguenza delle modifiche intervenute nel PRS o sulla scorta di quanto emerso dal monitoraggio di cui all'art. 6 e dalla valutazione di efficacia di cui all'art. 8.
-
Per la definizione della proposta del PRSE, la giunta regionale attiva il confronto, secondo quanto previsto dalla legge regionale n.
49/1999, con soggetti pubblici e privati e con le loro organizzazioni rappresentative.
-
Il PRSE in particolare:
-
definisce gli obiettivi e le strategie di intervento;
-
definisce gli indirizzi per l'attuazione degli interventi;
-
indica le categorie di soggetti beneficiari degli interventi;
-
individua gli strumenti di intervento nell'economia regionale operanti ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia;
-
determina, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio pluriennale vigente, l'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'art. 3, che possono essere articolati per ambiti di intervento settoriale, inter-settoriale e territoriale;
-
determina, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio pluriennale vigente, l'ammontare del finanziamento di interventi urgenti e imprevisti.
-
-
Il PRSE costituisce il documento programmatorio di riferimento per i piani e i programmi degli enti locali e delle autonomie funzionali in materia di attivita' produttive, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti regionali.
-
La giunta regionale provvede all'attuazione del PRSE con propri atti, in coerenza con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) e con il bilancio di previsione annuale e pluriennale.
-
Gli atti della giunta di attuazione del PRSE, in particolare:
-
determinano le modalita' di attuazione degli interventi con riferimento agli obiettivi e alle strategie di intervento adottando criteri di riduzione, semplificazione e snellimento delle procedure;
-
individuano gli interventi urgenti ed imprevisti, di cui al comma 4, lettera f).'.
Art. 3.
Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 35/2000
-
-
L'art. 3 della legge regionale 35/2000 e' sostituito dal seguente:
'Art. 3 (Ambito di intervento). - 1. Gli interventi possono riguardare:
-
il sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, ivi compresi i servizi qualificati ed avanzati ed i processi di trasferimento tecnologico;
-
lo sviluppo produttivo;
-
il sostegno alle imprese per le attivita' produttive finalizzate alla promozione ed all'internazionalizzazione;
-
l'accesso al credito e lo sviluppo di strumenti finanziari;
-
la razionalizzazione aziendale e di settore, la crescita dimensionale delle imprese, il sostegno ad interventi in forma aggregata e ai processi di diversificazione aziendale;
-
il sostegno alle aggregazioni temporanee di imprese e a forme integrate di impresa finalizzate a sviluppare forme di interazione rivolte alla condivisione di risorse e di conoscenza, all'innovazione, all'internazionalizzazione, all'organizzazione ed alla logistica sulla base di legami di correlazione liberamente verificati dalle imprese interessate;
-
la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, al trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi;
-
il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla riduzione delle pressioni ambientali.'.
Art. 4.
Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 35/2000
-
-
L'art. 4 della legge regionale n. 35/2000 e'...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA