LEGGE REGIONALE 30 aprile 2008, n. 22 - Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 7 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 35/2000

  1. L'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive) e' sostituito dal seguente:

    'Art. 1 (Oggetto e finalita). - 1. La presente legge disciplina l'intervento della Regione nell'economia toscana con le finalita' di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella femminile, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

  2. Tali finalita' sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione:

    1. delle risorse endogene regionali:

    2. del sistema delle imprese;

    3. delle realta' istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali;

    4. dei fattori di competitivita' regionale con particolare riferimento all'innovazione tecnologica, formale, organizzativa e finanziaria e all'internazionalizzazione del sistema regionale.

  3. La presente legge individua i principi che regolano gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive regionali, e ne promuove i contenuti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, delle autonomie funzionali e di loro soggetti terzi.'.

    Art. 2.

    Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 35/2000

  4. L'art. 2 della legge regionale n. 35/2000 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 2 (Piano regionale dello sviluppo economico). - 1. Il piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) realizza le politiche economiche definite dal programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di industria, artigianato, commercio, turismo, cooperazione e servizi, assumendone le priorita', perseguendone gli obiettivi e applicandone i criteri di intervento, per il periodo di riferimento.

  5. Il PRSE e' approvato, su proposta della giunta regionale, dal consiglio regionale ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n.

    49 (norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche. Il PRSE e' soggetto a modifiche od integrazioni, che la giunta regionale puo' proporre al consiglio regionale in conseguenza delle modifiche intervenute nel PRS o sulla scorta di quanto emerso dal monitoraggio di cui all'art. 6 e dalla valutazione di efficacia di cui all'art. 8.

  6. Per la definizione della proposta del PRSE, la giunta regionale attiva il confronto, secondo quanto previsto dalla legge regionale n.

    49/1999, con soggetti pubblici e privati e con le loro organizzazioni rappresentative.

  7. Il PRSE in particolare:

    1. definisce gli obiettivi e le strategie di intervento;

    2. definisce gli indirizzi per l'attuazione degli interventi;

    3. indica le categorie di soggetti beneficiari degli interventi;

    4. individua gli strumenti di intervento nell'economia regionale operanti ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia;

    5. determina, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio pluriennale vigente, l'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'art. 3, che possono essere articolati per ambiti di intervento settoriale, inter-settoriale e territoriale;

    6. determina, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio pluriennale vigente, l'ammontare del finanziamento di interventi urgenti e imprevisti.

  8. Il PRSE costituisce il documento programmatorio di riferimento per i piani e i programmi degli enti locali e delle autonomie funzionali in materia di attivita' produttive, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti regionali.

  9. La giunta regionale provvede all'attuazione del PRSE con propri atti, in coerenza con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) e con il bilancio di previsione annuale e pluriennale.

  10. Gli atti della giunta di attuazione del PRSE, in particolare:

    1. determinano le modalita' di attuazione degli interventi con riferimento agli obiettivi e alle strategie di intervento adottando criteri di riduzione, semplificazione e snellimento delle procedure;

    2. individuano gli interventi urgenti ed imprevisti, di cui al comma 4, lettera f).'.

    Art. 3.

    Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 35/2000

  11. L'art. 3 della legge regionale 35/2000 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3 (Ambito di intervento). - 1. Gli interventi possono riguardare:

    1. il sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, ivi compresi i servizi qualificati ed avanzati ed i processi di trasferimento tecnologico;

    2. lo sviluppo produttivo;

    3. il sostegno alle imprese per le attivita' produttive finalizzate alla promozione ed all'internazionalizzazione;

    4. l'accesso al credito e lo sviluppo di strumenti finanziari;

    5. la razionalizzazione aziendale e di settore, la crescita dimensionale delle imprese, il sostegno ad interventi in forma aggregata e ai processi di diversificazione aziendale;

    6. il sostegno alle aggregazioni temporanee di imprese e a forme integrate di impresa finalizzate a sviluppare forme di interazione rivolte alla condivisione di risorse e di conoscenza, all'innovazione, all'internazionalizzazione, all'organizzazione ed alla logistica sulla base di legami di correlazione liberamente verificati dalle imprese interessate;

    7. la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, al trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi;

    8. il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla riduzione delle pressioni ambientali.'.

    Art. 4.

    Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 35/2000

  12. L'art. 4 della legge regionale n. 35/2000 e'...

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