LEGGE REGIONALE 29 aprile 2008, n. 21 - Promozione dell'imprenditoria giovanile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 7 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La presente legge promuove la costituzione e l'espansione di imprese di giovani con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo, in coerenza con gli atti della programmazione economica regionale e del piano di indirizzo generale integrato di cui all'art.

31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

  1. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativo ed il minore impatto sui costi delle imprese.

    Art. 2.

    Beneficiari 1. Sono beneficiarie delle agevolazioni previste dalla presente legge le piccole e medie imprese di cui all'art. 1 che abbiano sede legale e operativa nel territorio della Regione Toscana.

  2. Ai fini della presente legge, sono piccole e medie imprese quelle corrispondenti ai parametri previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.

  3. Le imprese di cui al comma 1, possono essere di nuova costituzione. In tal caso, la loro costituzione deve avvenire nel corso dei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge, ovvero entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

  4. Le imprese di cui al comma 1, diverse da quelle di nuova costituzione, devono essere costituite nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge.

  5. Dalle agevolazioni della presente legge sono escluse le imprese nelle quali gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali sono costituiti per oltre il 50 per cento da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o rami di azienda.

    Art. 3.

    Condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni per le imprese di nuova costituzione 1. L'impresa di nuova costituzione, come indicata dall'art. 2, comma 3, per l'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

    1. l'eta' del titolare dell'impresa non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della costituzione dell'impresa medesima;

    2. l'eta' dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle societa' cooperative, non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della costituzione della societa' medesima;

    3. l'eta' dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle societa' cooperative non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della costituzione della societa' medesima. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la...

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