LEGGE REGIONALE 28 aprile 2008, n. 20 - Disciplina della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1, dello statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 7 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto 1. La presente legge disciplina le condizioni e le modalita' della partecipazione regionale a soggetti di diritto privato, in attuazione dell'art. 51, comma 1, dello statuto e detta norme in materia di numero e compensi dei componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale.

Art. 2.

Finalita' 1. La disciplina contenuta nella presente legge e' finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

  1. definire, in conformita' con lo statuto regionale, le competenze degli organi della Regione riguardo la partecipazione, anche in fase di costituzione, a soggetti di diritto privato;

  2. rendere omogenee le modalita' di partecipazione della Regione per tipologia di soggetto al quale si intende partecipare;

  3. semplificare gli strumenti di partecipazione della Regione;

  1. La presente legge costituisce inoltre attuazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 587-591 e 725-735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 27-32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

    Art. 3.

    Principi 1. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a soggetti di diritto privato avviene in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione ed e' limitata, nel rispetto del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 59 dello statuto, alle ipotesi in cui si renda necessaria per il perseguimento di un interesse di rilievo regionale.

  2. La partecipazione della Regione ad associazioni avviene di norma quando l'attivita' dell'associazione abbia dimensione territoriale almeno regionale.

  3. La Regione non puo' costituire, assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in societa' aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalita' istituzionali.

  4. E' ammessa la costituzione o la partecipazione in societa' che producono servizi di interesse generale.

    Art. 4.

    Adesione ad associazioni esistenti 1. L'adesione della Regione ad associazioni esistenti e' disposta, con deliberazione, dal consiglio regionale, qualora l'associazione svolga un'attivita' funzionale ai compiti istituzionali del consiglio. Nella deliberazione sono indicati gli oneri relativi all'adesione.

  5. L'adesione della Regione ad associazioni esistenti e' disposta dalla giunta regionale qualora l'associazione svolga un'attivita' funzionale ai compiti istituzionali degli organi di governo.

  6. Ai fini di cui al comma 2, ogni anno la giunta regionale approva, per ciascuna delle sue direzioni generali, una deliberazione con cui dispone le nuove partecipazioni alle associazioni, indicandone i relativi oneri, nonche' eventuali recessi. La deliberazione e' comunicata alla commissione consiliare competente in materia.

  7. Il pagamento annuale della quota di partecipazione della Regione ai soggetti di cui al presente articolo e' disposto con atto dirigenziale.

    Art. 5.

    Costituzione di associazioni nuove 1. La promozione della costituzione, da parte della Regione, di nuove associazioni e' disposta dal consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale), come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 15 novembre 2004, n.

    61, nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, e' individuato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalita' della partecipazione.

  8. La giunta regionale approva, con deliberazione, lo schema dello statuto dell'associazione, nonche' le eventuali successive modifiche dello stesso. L'approvazione e' preceduta dal parere della commissione consiliare competente in...

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