LEGGE REGIONALE 30 maggio 2008, n. 8 - Interventi urgenti a favore dei familiari e vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 19 del 9 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. In attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione in materia di diritto al lavoro e in armonia con le disposizioni statali e con le normative comunitarie aventi analoghe finalita' la Regione, nell'ambito del programma degli interventi per la sicurezza del lavoro, il miglioramento della qualita' lavorativa e di contrasto del lavoro nero e irregolare di cui all'art. 8 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), stabilisce criteri e modalita' per l'erogazione, con carattere di urgenza, di un contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna.

  1. La Regione promuove, inoltre, specifiche e urgenti misure per realizzare un effettivo coordinamento fra tutti i soggetti pubblici e privati ai quali sono affidati, dalla normativa in vigore, compiti in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro.

  2. Nell'ambito del piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione di cui all'art. 13 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualita' del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), l'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale provvede, anche tramite i' soggetti di cui all'art. 5 della predetta legge, alla predisposizione e realizzazione di uno specifico programma pluriennale di formazione per la sicurezza, articolato e aggiornato annualmente, rivolto prioritariamente agli operatori pubblici e privati preposti alle attivita' di prevenzione, controllo e repressione degli incidenti sul lavoro, alle imprese e ai lavoratori.

  3. Il programma di cui al comma 3 e' approvato nell'ambito del piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sanita' e lavoro, previo parere dei soggetti istituzionali e sociali acquisito ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2008.

    Art. 2.

    Programma di formazione 1. Il programma di formazione previsto dall'art. 1 e' realizzato a valere sulle disponibilita' finanziarie stanziate nel Fondo...

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