DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 marzo 2008, n. 82 - Legge regionale n. 30/2007, art. 1, comma 66. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalita' per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49 approvato con decreto del Presidente della Regione n. 064/2007. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 26 marzo 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 660 cosi' dispone: 'Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tal fine entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 676 a 695, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695';

Visto inoltre l'art. 1, comma 663, della medesima legge secondo cui: 'Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale';

Considerato comunque che le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilita' interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto il proprio decreto n. 064/Pres. del 19 marzo 2007, con il quale sono stati individuati per l'anno 2007 i criteri e le modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilita' e crescita, avendo riguardo alle peculiarita' degli enti stessi;

Richiamato l'art. 9, del sopra citato decreto n. 064/Pres., che dispone che per gli anni 2008 e 2009 gli obiettivi del rispetto del patto sono determinati con criteri analoghi a quelli dell'anno 2007;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 14 marzo 2008, con la quale:

visto l'art. 1, comma 65, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 - Legge strumentale alla manovra di bilancio (legge strumentale 2008), ai sensi del quale: 'Al fine di consentire stabilita' di regole per favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali nell'ambito del concorso delle autonomie locali della Regione al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione n. 64 del 19 marzo 2007, relative al patto di stabilita' interno, vengono estese agli anni 2008 e 2009';

visto, altresi', l'art. 1 comma 66, della legge regionale n.

30/2007, secondo cui: 'L'amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta entro il 31 marzo 2008 un regolamento per apportare gli opportuni adeguamenti e aggiornamenti al decreto del Presidente della Regione n. 64/2007';

visto, infine, l'art. 1, comma 67, della legge regionale n.

30/2007, ai sensi del quale 'Per gli enti soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione n. 064 del 2007, la dinamica della spesa di personale costituisce strumento al...

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