DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 marzo 2008, n. 76 - Legge regionale n. 30/2007, art. 1, commi da 23 a 27. Regolamento di definizione dei criteri e delle modalita' per l'assegnazione del contributo straordinario, connesso alla riduzione e mantenimento per almeno un triennio dell'aliquota ICI o dell'addizionale comunale all'IRPEF.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 26 marzo 2008) IL PRESIDENTE Visto l'art. 1, comma 23 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, ai sensi del quale ai comuni che dispongono una riduzione delle aliquote relative all'Imposta comunale sugli immobili o all'Addizionale comunale all'IRPEF, e la mantengono per un minimo di un triennio, e' assegnato un contributo straordinario pari ad una annualita' del minor introito conseguente alla riduzione;

Visto il comma 24 del succitato art. 1, che prevede l'assegnazione del contributo straordinario nella terza annualita' in cui e' mantenuta la riduzione dell'aliquota;

Evidenziato che, come previsto dal comma 25 del medesimo art. 1, il contributo non e' assegnato ai comuni che, nel triennio considerato determinino aumenti delle aliquote dell'ICI o dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Visti anche i commi 26 e 27 dell'art. 1 della legge regionale n.

30/2007, che prevedono l'approvazione di un regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, per la fissazione dei criteri per l'erogazione del fondo, ammontante a 5.000.000,00 per l'anno 2010 e prevedono, in caso di insufficienza dello stanziamento, la riduzione proporzionale delle assegnazioni spettanti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2008, n.

111, di approvazione preliminare dei criteri e delle modalita' di erogazione del contributo straordinario di cui sopra;

Considerato che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 29 gennaio 2008, ha ritenuto di non esprimere l'intesa sulla deliberazione preliminare di cui sopra non condividendo le ragioni che hanno indotto il Consiglio regionale ad approvare, con un emendamento d'aula, la normativa relativa al contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 23 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30;

Evidenziato che le motivazioni addotte dal Consiglio delle autonomie locali per la mancata espressione dell'intesa attengono non al testo regolamentare predisposto dalla Giunta, bensi' alla ratio della normativa finanziaria di cui alla legge regionale n. 30/2007, e alla scelta operata dal legislatore regionale di favorire, con il contributo in parola, le Amministrazioni locali che fino ad ora hanno tenuto alte le aliquote e non, invece, quelle che da anni le hanno gia' ridotte e non hanno piu' spazi di manovra per ulteriori riduzioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale...

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