Adriano Finance 2 S.r.l. Intesa Sanpaolo S.p.A.

Avviso di cessione pro soluto di crediti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la 'Legge sulla Cartolarizzazione') e dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il 'Testo Unico Bancario').

Adriano Finance 2 S.r.l. (la 'Societa'') fa seguito alla comunicazione della stessa Societa' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20/12/2008 numero 150, Parte II avente ad oggetto l'avviso di cessione pro soluto dei crediti di cui in appresso ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e del Testo Unico Bancario.

Nella predetta comunicazione, per un mero errore materiale, la data di efficacia economica della cessione era stata indicata con riferimento alle ore 00.01 del 15 dicembre 2008, anziche' con riferimento alle ore 00.01 del 13 dicembre 2008. Al fine di correggere il predetto errore, la Societa' comunica che in data 15 dicembre 2008 ha concluso con Intesa Sanpaolo S.p.A. ('Intesa Sanpaolo') un contratto di cessione pro soluto di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (il 'Contratto di Cessione'). In virtu' del Contratto di Cessione, la Societa' ha acquistato, con efficacia economica dalle ore 00.01 del 13 dicembre 2008 (la 'Data di Efficacia'), i crediti (comprensivi di capitale, interessi (anche di mora), commissioni, penali, spese, perdite, costi, indennizzi e danni, nonche' qualsiasi diritto inerente e accessorio in relazione alle polizze assicurative sottoscritte in relazione ai crediti, ai contratti di mutuo fondiario e ai beni immobili posti a garanzia dei crediti - incluse, a mero titolo esemplificativo, le polizze per la copertura dei rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai sensi dei contratti di mutuo fondiario o ai sensi delle polizze assicurative per la copertura del rischio di morte, di invalidita' totale e permanente derivante da infortunio, di inabilita' temporanea totale derivante da infortunio o malattia, di malattia grave, nonche' di disoccupazione del debitore e in generale di ogni altra somma dovuta a Intesa Sanpaolo in relazione ai relativi contratti) (i 'Crediti'), esistenti alla data del 15 dicembre 2008 che, (i) alla chiusura della giornata lavorativa del 26 novembre 2008 (la 'Data di Riferimento'), rispettavano i seguenti criteri:

  1. derivano da mutui fondiari concessi in forza di contratti di mutuo fondiario (in seguito i 'Contratti di Mutuo Fondiario') stipulati da: 1) Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A.

    ('Sanpaolo') che, in seguito alla fusione con IMI - Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., ha successivamente cambiato la propria denominazione in Sanpaolo IMI S.p.A. ('Sanpaolo IMI') a far data dall'1 novembre 1998; 2) Sanpaolo IMI che, in seguito alla fusione con Banca Intesa S.p.A, ha successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. ('Intesa Sanpaolo') a far data dall'1 gennaio 2007; e 3) le filiali di Intesa Sanpaolo che precedentemente alla predetta fusione erano filiali di Sanpaolo IMI;

  2. ciascun Credito rappresenta la totalita' dei crediti derivanti dal relativo Contratto di Mutuo Fondiario o, in caso di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati da Intesa Sanpaolo in relazione all'accollo interessato;

  3. i mutui fondiari da cui derivano sono interamente erogati e non comportano obblighi di ulteriori erogazioni;

  4. sono garantiti da ipoteca di primo grado economico (ossia di primo grado ovvero di grado successivo quando i crediti garantiti dalle ipoteche di grado precedente siano stati integralmente soddisfatti) costituita su immobili ad uso residenziale siti in Italia sui quali non sono state costituite ipoteche di pari grado;

  5. derivano da mutui fondiari che, al momento della stipula, erano denominati in Lire e/o in Euro;

  6. i cui debitori sono persone fisiche non interdette appartenenti alle categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE 614 e 615), residenti in Italia;

  7. i cui debitori non sono enti, in qualunque forma configurati, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, uno Stato sovrano, un'organizzazione internazionale o sovranazionale, un'agenzia, ambasciata, un ente ecclesiastico, un ente pubblico o territoriale (inclusi, a mero titolo esemplificativo, regioni, province, comuni, frazioni, circoscrizioni e comunita' montane), un partito politico, un organo, agenzia, societa' o istituzione pubblici, un ente pubblico economico, una societa' controllata dallo Stato o da altro ente pubblico o territoriale (incluse aziende municipalizzate) o un ente soggetto alle norme del Regio Decreto 18 novembre 1923 n.

    2440 o del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

  8. i mutui fondiari da cui derivano hanno capitale residuo a scadere superiore a 500 euro;

  9. i mutui fondiari da cui derivano hanno gia' esaurito la fase di pre-ammortamento tecnico e (1) sono gia' nella fase di ammortamento del capitale, ovvero (2) inizieranno la fase di ammortamento del capitale entro il 10 gennaio 2009...

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