N. 354 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,

Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO ;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988), come integrato dagli artt. 2 e 7 del d.m. 3 novembre 1989 e dall'art. 2 del d.m. 13 maggio 1993, promosso dalla Corte di cassazione, sul ricorso proposto dall'Azienda sanitaria locale della Provincia di Milano 3 e R. S. ed altra, con ordinanza del 24 gennaio 2008 iscritta al n. 105 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio del 24 settembre 2008 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto Nel corso di una controversia promossa da un privato contro un'azienda sanitaria locale, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988), 'come integrato dagli artt. 2 e 7 del d.m. 3 novembre 1989 e dall'art. 2 del d.m. 13 maggio 1993, nella parte in cui non e' applicabile alle ipotesi di prestazioni sanitarie ottenute presso strutture estere diverse dai centri di altissima specializzazione, nei casi in cui tali prestazioni siano l'unica possibilita' per evitare un danno grave e irreversibile alla salute'.

Premette la Corte che una cittadina italiana, nel corso di un soggiorno in Messico, aveva dovuto subire un ricovero d'urgenza, con intervento di tracheotomia, a causa di un edema polmonare. In conseguenza di cio', la medesima aveva citato in giudizio la ASL competente per territorio al fine di ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute. Respinta la domanda in primo grado, la stessa era stata invece accolta dalla Corte d'appello.

Proposto ricorso per cassazione da parte della ASL, il giudice a quo osserva che la sentenza impugnata e' meritevole di censura, poiche' l'art. 3, comma 5, della legge n. 595 del 1985 consente il recupero, da parte dei cittadini italiani, delle spese sostenute per prestazioni di assistenza sanitaria ottenute all'estero a condizione che le stesse siano state erogate da centri di 'altissima specializzazione' e che riguardino 'prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico'. La norma in questione rimanda ad un decreto ministeriale, successivamente emanato (d.m. 3 novembre 1989), il quale fissa (art. 2) le tipologie di prestazioni erogabili, fornendo altresi' (art. 5) la definizione di 'centro di altissima specializzazione'; tale decreto dispone anche, all'art. 7 (modificato dall'art. 2 del d.m. 13 maggio 1993), che si puo' prescindere dalla preventiva autorizzazione - ai fini del rimborso - in presenza di prestazioni di comprovata eccezionale gravita' ed urgenza, ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che gia' si trovino all'estero. Tale previsione, tuttavia, non consente - ad avviso della Corte di cassazione - di ritenere ampliato il novero delle ipotesi previste dalla censurata disposizione, poiche' essa deve essere interpretata, in conformita' ad altre pronunce della medesima Corte, nel senso che il rimborso e' consentito solo in quanto relativo alle prestazioni di cui all'art. 2 del citato decreto; ne' puo' giungersi a diversa conclusione in base alle disposizioni del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 - che riguarda l'assistenza dei cittadini italiani all'estero - poiche' nel caso di specie si tratta di un cittadino che si trovava all'estero per motivi diversi da quelli di studio e di lavoro.

La predetta interpretazione da' conto della rilevanza della questione, perche' il ricorso della ASL, allo stato attuale del sistema, dovrebbe...

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