n. 16 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 2013 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 settembre 2013, nel procedimento di convalida di sfratto promosso da Immobiliare Tirrena S.p.A. nei confronti della parte intimata Rango Anna (iscritto al n. 18210/13 R.G.), Osserva 1. Con citazione notificata in data 12 febbraio 2013, la Immobiliare Tirrena S.p.A. intimava a Rango Anna lo sfratto per morosita' dall'immobile in Roma, via Portuense n. 956, edificio 2, interno 4, a motivo dell'omesso pagamento del canone di locazione a partire dal mese di agosto 2012, sino alla data d'introduzione del giudizio. La convenuta, costituitasi a mezzo di difensore all'udienza del 19 marzo 2013, richiedeva in quella sede la concessione di un termine di grazia per sanare la morosita' (art. 55 legge n. 392/1978). Il giudice, con provvedimento reso in udienza, ai sensi dell'art. 55, comma 2°, legge n. 392/1978, assegnava all'intimata termine «sino al giorno 20 maggio 2013» per sanare la morosita' maturata, per pagare i canoni in scadenza sino al compimento del termine di grazia, oltre che per saldare le spese di lite, liquidate con il medesimo provvedimento. Alla successiva udienza del 22 maggio 2013, fissata per la c.d. verifica della sanatoria, ai sensi dell'art. 55, comma 3°, legge n. 392/1978, da un lato la parte intimante dava atto che nessuna somma era stata pagata dalla Rango, entro il termine di grazia appositamente assegnatole, dall'altro la difesa della convenuta produceva un provvedimento emesso dal pubblico ministero presso questo tribunale in data 2 maggio 2013, su «richiesta datata 30 aprile 2013» della medesima intimata, recante il seguente dispositivo: «visto l'art. 20 comma 7 legge n. 44/99 come modificata dalla legge n. 3/2012;

rilevato che Rango Anna e Falasca Nino risultano parti offese nel delitto di usura nell'ambito del procedimento iscritto al RGNR n. 54935/10, pendente presso questo Ufficio in fase di interrogatorio richiesto a seguito della notifica ex art. 415-bis del c.p.p., sospende i termini della procedura attivata nei confronti di Anna Rango (procedimento con iscrizione a ruolo generale 18219/13) pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma .. per la durata di giorni 300». A fronte di cio', insorgeva controversia tra le parti in merito agli effetti prodotti, sulla odierna lite, dal provvedimento sopra trascritto, assumendosi da un lato (la difesa intimante) che questo non avrebbe avuto riflesso alcuno sull'odierno giudizio di cognizione, ancora in fase sommaria di convalida, dall'altro (l'intimata) che avrebbe ex se prodotto la sospensione del termine di grazia concesso ex art. 55 legge n. 392/1978 dal giudicante (pendente al momento della sua emissione), ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge n. 44/1999, si' da non potersi far luogo al provvedimento di convalida invocato dall'attrice. 2. Cosi' posti i termini dell'attuale contendere, non pare dubbio che, con il provvedimento in parola, il pubblico ministero abbia inteso inequivocabilmente sospendere l'unico termine pendente, alla data della sua emissione, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 18210/13 r.g. (per l'appunto identificato nel dispositivo con il numero di iscrizione al Ruolo Generale Affari Contenziosi), cioe' il termine c.d. di grazia concesso dal giudicante ai sensi dell'art. 55, comma 2°, legge n. 392/1978. In particolare, a quanto consta, il pubblico ministero ha inteso fare...

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