n. 26 SENTENZA 10 - 13 febbraio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi da 1 ad 8, 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 25 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 5 marzo 2012 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione, fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi;

udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2012 e depositato il successivo 5 marzo, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 1, commi da 1 a 8, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le norme censurate prevedono deduzioni che vanno ad abbassare la base imponibile delle imposte IRES, IRPEF ed IRAP, con l'effetto di diminuirne il gettito, destinato pro quota o interamente ad essa Regione, in virtu' di quanto disposto dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), che - dopo aver stabilito che «La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarieta' nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti» (art. 48) - prevede che «Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa: 1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto;

[...]» (art. 49). La ricorrente osserva che le norme censurate incidono negativamente sui predetti meccanismi di compartecipazione, che rappresentano la fondamentale forma di finanziamento di essa Regione, la quale subisce cosi' una rilevante riduzione di entrate, senza che sia previsto alcun meccanismo compensativo. Tanto piu' che cio' si ripercuote, quanto alle deduzioni relative all'IRPEF ed all'IRES, in modo differente rispetto alle Regioni ordinarie, che non godono della compartecipazione a quelle imposte;

mentre la finanza di tali Regioni non e' pregiudicata neppure dalla deduzione IRAP, giacche' la diminuzione del relativo gettito viene compensata da un corrispondente aumento della compartecipazione IVA, con garanzia di integrale finanziamento della spesa sanitaria regionale. La ricorrente precisa di non contestare la previsione di deduzioni in se', ma la mancata compensazione in favore delle Regioni speciali, in quanto - seppure lo stesso decreto-legge n. 201 del 2011 contiene anche altre norme volte ad aumentare le entrate tributarie, quali l'art. 48 (anch'esso impugnato), secondo cui «Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale» - i previsti effetti economici favorevoli (a titolo di compartecipazione ai tributi erariali) delle relative entrate tributarie sarebbero "annullati" (almeno) per cinque anni;

cosi' traducendosi la manovra in una mera riduzione di entrata, non compensata dall'aumento di imposte al cui gettito la Regione ricorrente dovrebbe partecipare. Per la ricorrente, dunque, risulta violato, innanzitutto, l'art. 3, primo comma, della Costituzione (che la Regione si ritiene legittimata ad evocare, lamentando la disparita' di trattamento fra Regioni, che si riflette in lesione della sua autonomia finanziaria), poiche', da un lato, l'istituzione rappresentativa della comunita' regionale del Friuli-Venezia Giulia "partecipa" al peso della riduzione delle imposte dirette in misura piu' rilevante del resto della comunita' nazionale;

e, dall'altro lato (nonostante i cittadini della Regione paghino, come tutti gli altri, il previsto aumento delle imposte), tale aumento di entrata non si traduce affatto in un corrispondente aumento della capacita' di spesa della Regione. In secondo luogo - ricordato che l'art. 63 dello statuto speciale prevede che le disposizioni finanziarie di cui al Titolo IV «possono essere modificate...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT