n. 23 SENTENZA 10 - 13 febbraio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione autonoma Sardegna, con ricorsi notificati il 5 febbraio 2013, rispettivamente depositati in cancelleria l'8 e il 15 febbraio 2013, ed iscritti ai nn. 17 e 20 del registro ricorsi 2013. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Tiziana Ledda per la Regione autonoma Sardegna e l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia (ricorso n. 17 del 2013) e Sardegna (ricorso n. 20 del 2013) hanno impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le impugnazioni che vengono qui all'esame sono quelle relative ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 (i commi 3 e 5 impugnati dalla sola Regione autonoma Sardegna) dell'art. 2 citato e rubricato «Riduzione dei costi della politica nelle regioni». 2.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia premette di non disconoscere l'esigenza di ridurre i costi della politica, come sarebbe dimostrato sia dalla recente approvazione, da parte della Camera dei deputati, di un disegno di legge costituzionale ad iniziativa del Consiglio regionale, mediante il quale il suo statuto e' stato modificato con riduzione del numero dei consiglieri, sia dall'approvazione della legge regionale 29 ottobre 2012, n. 21 (Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 54/1973 e alla legge regionale n. 52/1980), con cui le spese di funzionamento dei gruppi consiliari sono state ridotte e assoggettate al controllo di un Collegio di revisori, ed e' stata prevista la relativa pubblicita' sul sito istituzionale del Consiglio regionale. 2.1.- Cio' premesso, la ricorrente osserva come i commi 1 e 2 dell'art. 2 censurato, dal punto di vista letterale, sembrino stabilire non un «obbligo» in capo alle Regioni ma soltanto un «onere» di adeguamento dei propri ordinamenti alle prescrizioni ivi dettate, ovverosia una condizione per evitare il taglio dell'ottanta per cento dei trasferimenti erariali;

in realta', prosegue la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si tratterebbe proprio di un «obbligo», come reso palese dal successivo comma 5, in forza del quale il mancato adeguamento entro il termine previsto integra «grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione» e conduce allo scioglimento del Consiglio regionale. Dalla mancata realizzazione delle prescrizioni del comma 1, dunque, deriverebbero sia le sanzioni economiche ivi previste che quella «organica» del comma 5. 2.2.- La ricorrente, tuttavia, ritiene che l'art. 2 citato possa essere interpretato nel senso che i commi 1 e 2 non riguardino le autonomie speciali, dal momento che, ai sensi del successivo comma 4, «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione». Lo stesso comma 5, poi, facendo riferimento alla grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, Cost., richiamerebbe una norma che vale per le sole Regioni ordinarie, mentre la materia in esame, per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e' regolata dall'art. 22 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). 2.3.- La ricorrente, tuttavia, dichiara di proporre l'impugnazione dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 2, in via «tuzioristica», dal momento che alcuni difetti redazionali, quali l'utilizzo, al comma 4, dell'ambiguo avverbio «compatibilmente» e il riferimento della clausola di salvezza solo al primo e non al secondo comma, potrebbero avallare la tesi dell'applicabilita' dei meccanismi sanzionatori previsti dal legislatore anche alle Regioni autonome. 2.4.- In tale ipotesi, dunque, i commi 1 e 2 dell'art. 2 sarebbero incostituzionali per violazione della autonomia finanziaria regionale e dell'art. 3 Cost., in quanto irragionevoli. 2.4.1.- Sotto il primo profilo, deduce la ricorrente che l'art. 48 dello statuto riconosce ad essa «una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarieta' nazionale»;

ai sensi dell'art. 49, poi, ad essa spettano quote fisse di entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio;

e la disponibilita' di adeguate risorse finanziarie e' strumentale non solo all'esercizio delle proprie funzioni ma anche all'azione delle Province e dei Comuni, cui essa assegna, ex art. 54, quote delle proprie entrate. Sostiene la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che la lesione degli artt. 48 e 49 dello statuto sarebbe macroscopica, laddove il decurtamento dell'ottanta per cento dei trasferimenti erariali dovesse includere le quote delle entrate tributarie elencate dal predetto art. 49, non avendo lo Stato alcun potere di incidere sui meccanismi di finanziamento previsti in sede statutaria (si citano le sentenze della Corte n. 133 del 2010 e n. 74 del 2009). Prosegue la Regione ricorrente evidenziando come, anche laddove si ritenesse che la riduzione dei trasferimenti non ricomprenda tali quote, le disposizioni in esame sarebbero comunque lesive della propria autonomia finanziaria: il comma 152 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2011) prevede, infatti, che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei principi indicati nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), contribuisce all'attuazione del federalismo fiscale, tra l'altro, mediante «la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'art. 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009»: quindi in forza di un accordo tra Regione e Governo. 2.4.2.- In ordine al lamentato profilo dell'irragionevolezza, poi, andrebbe considerato, prosegue la ricorrente, che la decurtazione in esame ha carattere sanzionatorio e la giurisprudenza costituzionale ha piu' volte riconosciuto come le leggi di coordinamento della finanza pubblica possano si' stabilire sanzioni a carico degli enti inadempienti, ma a condizione che non siano, come nel caso di specie, in contrasto con le disposizioni degli statuti o delle relative norme di attuazione. Da altra angolazione, poi, tra vincoli sostanziali e misure sanzionatorie (o premiali) dovrebbe sussistere una correlazione diretta e ragionevole (si citano le sentenze della Corte n. 8 del 2013 e n. 190 del 2008), che nel caso di specie difetterebbe: la riduzione dei trasferimenti, infatti, sarebbe connessa ad una serie assolutamente eterogenea di misure sostanziali, alcune delle quali non avrebbero neanche un significato finanziario;

ancora, sotto altro profilo, l'irragionevolezza discenderebbe dal rilievo che la decurtazione e' stabilita in modo fisso, quale che sia il numero delle condizioni che la Regione non abbia realizzato. 2.5.- Evidenzia ancora la ricorrente che il comma 2 dell'art. 2 censurato prevede, quale ulteriore sanzione, che la riduzione dei trasferimenti erariali a favore della Regione inadempiente sia pari «alla meta' delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale». Anche tale misura non avrebbe «alcun collegamento con un vincolo sostanziale» e sarebbe incostituzionale per le medesime ragioni evidenziate con riferimento al comma 1. 2.6.- In ordine alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 4, prosegue la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, laddove dovesse ritenersi operante solo con riferimento alle previsioni del primo comma e non del secondo, violerebbe gli artt. 116 Cost. e 65 dello statuto, poiche' molte delle disposizioni del predetto primo comma (richiamate dal secondo) richiederebbero, per la loro attuazione, modifiche statutarie. Cosi' la prescrizione di cui alla lettera a) circa il numero massimo di consiglieri regionali sarebbe in contrasto con l'art. 13, comma 2, dello statuto;

la prescrizione sul numero degli assessori, nonche' quelle di cui alle lettere f), g), h) e l), colliderebbe con l'art. 12;

le disposizioni relative alle indennita' spettanti ai titolari e ai componenti degli organi di vertice della Regione, infine, sarebbero in contrasto con gli artt. 19 e 41. Conclude la ricorrente evidenziando come per il tramite delle prescrizioni in esame il legislatore ordinario finisca inammissibilmente con l'imporre modifiche di fonti statutarie di rango costituzionale (si cita la sentenza della Corte n. 198 del 2012). 2.7.- Da ultimo, in caso di mancato accoglimento della proposta interpretazione adeguatrice, l'art. 2, comma 4, sarebbe incostituzionale, nella parte in cui non prevede che alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non si applichino le riduzioni dei trasferimenti...

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